Art. 885 C.C. – Innalzamento del muro comune

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Diritto di Innalzare

Il comproprietario può innalzare il muro comune, sopportando le spese e i maggiori oneri derivanti dall’innalzamento.

Comma 2: Obblighi e Precauzioni

La parte sopraedificata diventa di sua proprietà esclusiva. Egli è obbligato a rifare a sue spese la parte del muro che non fosse idonea a sopportare l’innalzamento.

Comma 3: Diritto alla Comunione (per il vicino)

Il vicino può chiedere la comunione della parte innalzata (Art. 874 C.C.), pagando la metà del valore.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Consente a un solo comproprietario di sopraelevare il muro comune, a proprie spese e con specifici obblighi verso l'altro.

Contenuto

Ciascun comproprietario del muro comune può innalzarlo, a proprie spese, purché il muro sia in grado di sopportare il maggior peso; egli diviene proprietario esclusivo della parte sopraelevata, ma resta tenuto a determinati obblighi verso l'altro comproprietario, come il contributo alle spese di manutenzione della parte comune.

Profili applicativi

Il regime dell'innalzamento contempera l'interesse del singolo comproprietario a elevare il proprio fabbricato con la tutela della stabilità del muro comune e dei diritti dell'altro comproprietario sulla parte già esistente.

In sintesi

Un comproprietario può innalzare a proprie spese il muro comune, diventando proprietario esclusivo della sopraelevazione, se il muro regge il maggior peso.