Art. 72 C.C. – Domicilio volontario

Pubblicato il Ottobre 3, 2025 da lextime

Testo della norma

Il domicilio può essere eletto per l’esecuzione di un atto o per l’esercizio di un diritto.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 72 c.c. disciplina la responsabilità degli eredi del dichiarato presunto morto per i debiti del ritornato contratti prima della scomparsa, stabilendo la posizione del ritornato rispetto ai debiti che il suo patrimonio aveva accumulato durante il periodo di assenza e di morte presunta. La norma chiarisce la distribuzione dei debiti tra ritornato ed eredi.

Debiti del dichiarato presunto morto: responsabilità del ritornato e degli eredi

La responsabilità per i debiti del dichiarato presunto morto è disciplinata come segue: 1) debiti anteriori alla scomparsa: il ritornato è personalmente responsabile dei debiti contratti prima della scomparsa; i creditori anteriori possono agire direttamente contro il ritornato per il recupero dei loro crediti; il ritornato risponde con tutto il suo patrimonio recuperato; 2) debiti contratti durante la curatela: i debiti contratti dal curatore dell'assente nell'interesse del patrimonio sono a carico del patrimonio dell'assente; il ritornato trova il suo patrimonio eventualmente gravato da queste obbligazioni; può agire contro il curatore se i debiti sono stati contratti in modo negligente; 3) debiti contratti dagli eredi durante la morte presunta: i debiti contratti dagli eredi presumtivi per la gestione del patrimonio del dichiarato presunto morto sono a carico degli stessi eredi; non si trasferiscono automaticamente al ritornato; l'accordo tra ritornato ed eredi definisce il riparto; 4) debiti verso i creditori degli eredi: i creditori personali degli eredi che hanno accettato l'eredità del presunto morto possono agire sul patrimonio ereditario; il ritorno del presunto morto revoca la successione e i creditori degli eredi perdono il diritto di agire sui beni restituiti; 5) crediti del ritornato verso gli eredi: il ritornato ha diritto di agire contro gli eredi per il corrispettivo dei beni alienati a terzi; può agire per i frutti percepiti in mala fede; ha azione per l'indebito arricchimento in relazione ai beni del patrimonio in eccesso a quanto gli eredi avevano diritto; 6) accordo stragiudiziale: la regolamentazione dei debiti e crediti tra ritornato ed eredi avviene spesso tramite accordo stragiudiziale per evitare il contenzioso; l'accordo può prevedere compensazioni tra crediti e debiti reciproci. La responsabilità per i debiti è uno degli aspetti più praticamente rilevanti della vicenda del ritorno del dichiarato presunto morto.

Profili applicativi

La responsabilità per i debiti è rilevante nelle imprese del dichiarato presunto morto: prima della scomparsa il presunto morto aveva debiti commerciali verso fornitori; durante la curatela il curatore ha pagato alcuni debiti con il ricavato dell'attività; al ritorno il presunto morto è ancora responsabile per i debiti non pagati; gli eredi che avevano accettato l'eredità rispondono nei limiti del patrimonio ereditario; il contenzioso tra ritornato, eredi e creditori richiede spesso una composizione stragiudiziale complessa che tenga conto delle posizioni di tutti i soggetti coinvolti.

In sintesi

Il ritornato è personalmente responsabile dei debiti contratti prima della scomparsa; i debiti contratti dal curatore nell'interesse del patrimonio sono a carico del patrimonio dell'assente e gravano sul ritornato; i debiti contratti dagli eredi nella gestione del patrimonio ereditario restano a carico degli stessi eredi; i creditori degli eredi perdono il diritto di agire sui beni restituiti al ritornato; il ritornato può agire contro gli eredi per il corrispettivo dei beni alienati e per i frutti percepiti in mala fede; la regolamentazione avviene spesso tramite accordo stragiudiziale.