Art. 75 C.C. – Prova del domicilio

Pubblicato il Ottobre 3, 2025 da lextime

Testo della norma

Il domicilio si prova con gli elementi che accertano la sede principale degli affari e degli interessi.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 75 c.c. definisce il concetto di affinità nell'ordinamento italiano, stabilendo che l'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. La norma ha rilevanza pratica nella determinazione degli impedimenti matrimoniali, degli obblighi alimentari e di alcune cause di incompatibilità previste da leggi speciali.

Affinità: nozione, fonti e effetti nell'ordinamento civile

La nozione di affinità è disciplinata come segue: 1) definizione: l'affinità è il vincolo che nasce tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge; genera un legame giuridico tra persone che non hanno alcun rapporto di sangue ma che sono unite attraverso il matrimonio; 2) fonte dell'affinità: l'affinità nasce dal matrimonio; l'unione civile tra persone dello stesso sesso crea l'affinità analogamente al matrimonio ai sensi della l. 76/2016; le convivenze di fatto non creano affinità; 3) soggetti tra cui sorge: i soggetti tra cui sorge l'affinità sono un coniuge da un lato e i parenti dell'altro coniuge dall'altro; tra i parenti dello stesso coniuge non sorge affinità; i suoceri sono affini del genero/nuora ma non parenti tra loro; 4) grado dell'affinità: il grado di affinità corrisponde al grado di parentela esistente tra il coniuge e i suoi parenti; il suocero è affine di primo grado (perché padre è parente di primo grado); il cognato è affine di secondo grado (perché fratello è parente di secondo grado collaterale); 5) persistenza dopo la morte del coniuge: l'affinità non cessa con la morte del coniuge che la ha creata; rimane rilevante ai fini degli impedimenti matrimoniali anche dopo la morte; 6) scioglimento del matrimonio: in caso di divorzio, l'affinità in linea retta non cessa; l'affinità in linea collaterale cessa con lo scioglimento del matrimonio; la distinzione è rilevante per gli impedimenti matrimoniali; 7) effetti pratici: l'affinità crea impedimenti matrimoniali (es. vietato matrimonio con il suocero/nuora, con la cognata in certi casi), può rilevare nelle incompatibilità nelle professioni e nella pubblica amministrazione. L'affinità è un istituto che ha perso molta importanza pratica nell'evoluzione del diritto civile moderno.

Profili applicativi

L'affinità è rilevante negli impedimenti matrimoniali: una persona vuole sposare l'ex moglie del fratello; il fratello è parente di secondo grado collaterale; la cognata è affine di secondo grado collaterale; esiste un impedimento matrimoniale per l'affinità in linea collaterale di secondo grado? Occorre verificare la normativa matrimoniale specifica; in alcuni casi è possibile ottenere una dispensa dall'autorità competente; l'affinità è dunque ancora rilevante in questi casi pratici nonostante la sua diminuita importanza generale.

In sintesi

L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge; nasce dal matrimonio e dall'unione civile; il grado di affinità corrisponde al grado di parentela esistente tra il coniuge e i suoi parenti; l'affinità in linea retta non cessa con la morte del coniuge né con il divorzio mentre quella in linea collaterale cessa con lo scioglimento del matrimonio; crea impedimenti matrimoniali e alcune incompatibilità nelle professioni; ha perso molta importanza pratica nell'evoluzione del diritto civile moderno.