Testo della norma
Il cambiamento di residenza deve essere denunciato all’ufficio anagrafe del comune secondo le modalità stabilite dalla legge.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Il cambiamento di residenza deve essere denunciato all’ufficio anagrafe del comune secondo le modalità stabilite dalla legge.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
La promessa di matrimonio, o fidanzamento ufficiale, è la dichiarazione con cui due persone si impegnano a contrarre matrimonio. L'art. 79 c.c. ne esclude espressamente la vincolatività giuridica: l'ordinamento italiano tutela la libertà di contrarre matrimonio anche nella sua dimensione negativa, ossia la libertà di non sposarsi, e non ammette che la promessa possa costituire un obbligo giuridicamente eseguibile.
Contenuto
La promessa di matrimonio non obbliga a contrarre il matrimonio né a eseguire ciò che si fosse pattuito per il caso di mancato adempimento, comprese le clausole penali o caparre. Il giudice non può pronunciare sentenze che tengano luogo del consenso matrimoniale e non può ordinare coercitivamente la celebrazione del matrimonio. Tuttavia, il promittente che senza giustificato motivo ricusi di eseguire la promessa è tenuto a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa.
Profili applicativi
Il principio per cui la promessa non crea obbligo di contrarre si fonda sulla natura personalissima del matrimonio: il consenso matrimoniale deve essere spontaneo e attuale al momento della celebrazione, e non può essere anticipato e irrevocabilmente fissato. Il risarcimento del danno per rottura ingiustificata della promessa ha natura di responsabilità precontrattuale (art. 1337 c.c.): ristora le spese sostenute (abiti, cerimonia, casa) ma non il mancato godimento dei vantaggi che il matrimonio avrebbe procurato. La giurisprudenza ha ammesso anche il risarcimento del danno non patrimoniale (danno morale) nei casi in cui la rottura sia avvenuta in modo particolarmente improvviso, umiliante o doloso.
In sintesi
L'art. 79 c.c. esclude che la promessa di matrimonio crei un obbligo giuridico di celebrare il matrimonio, ma riconosce al promissario abbandonato senza giustificato motivo il diritto al risarcimento delle spese e delle obbligazioni contratte in vista delle nozze.