Art. 2645-ter C.C. – ( (Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

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((Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo.))

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2645-ter c.c. (introdotto dalla l. 40/2006) prevede la trascrivibilità degli atti che destinano beni immobili o mobili registrati per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o ad altri soggetti. I beni vincolati costituiscono un patrimonio separato: possono essere aggrediti solo dai creditori del vincolo di destinazione.

Trascrizione di vincoli di destinazione

Il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter presenta le seguenti caratteristiche:

  • Oggetto: beni immobili e beni mobili registrati (non beni mobili generici). Il vincolo può essere apposto su qualunque tipo di bene immobile.
  • Scopo: la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o — secondo l'interpretazione giurisprudenziale maggioritaria — a qualunque scopo meritevole secondo l'ordinamento. Il confronto con il trust è inevitabile.
  • Effetto di separazione patrimoniale: i beni vincolati sono separati dal patrimonio del disponente; i creditori del disponente non possono aggredirli (salvo i crediti sorti prima della costituzione del vincolo, purché trascritta). Solo i creditori del vincolo (creditori per spese e attività necessarie alla realizzazione del vincolo) possono rivalersi sui beni vincolati.
  • Durata: il vincolo può durare al massimo 90 anni o per la vita del beneficiario.

Profili applicativi

L'art. 2645-ter è stato usato come alternativa italiana al trust per segregare patrimoni immobiliari senza ricorrere a istituti di diritto straniero. Tuttavia, la norma è lacunosa su molti aspetti (gestione del vincolo, controllo del disponente, beneficiari, opponibilità ai creditori). La giurisprudenza ha oscillato tra un'interpretazione restrittiva (solo disabili e PA) e una estensiva (qualunque interesse meritevole). Il professionista che struttura un vincolo ex art. 2645-ter deve valutare se sia preferibile il trust (Convenzione dell'Aja, legge straniera applicabile) o l'istituto italiano.

In sintesi

L'art. 2645-ter consente di vincolare beni immobili o mobili registrati a uno scopo meritevole di tutela, con effetto di separazione patrimoniale: i beni vincolati sono separati dal patrimonio del disponente e non aggredibili dai suoi creditori generali. Il vincolo deve essere trascritto nei registri immobiliari e può durare al massimo 90 anni.