Art. 23 C.C. – Dichiarazione di morte presunta

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

La dichiarazione di morte presunta può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse quando una persona è scomparsa e non se ne hanno notizie da un tempo tale da far presumere la morte.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 23 c.c. apprestà un meccanismo di controllo sulla legittimità delle deliberazioni assembleari delle associazioni riconosciute, consentendo l'invalidazione degli atti dell'organo collegiale che risultino contrari alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto.

Contenuto

  1. Sono annullabili le deliberazioni contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto.
  2. L'azione di annullamento può essere proposta dagli organi dell'ente, da qualunque associato o dal pubblico ministero.
  3. Il termine per proporre l'azione è di sei mesi dalla data della deliberazione (o dalla sua trascrizione nel registro delle persone giuridiche se richiesta).
  4. Il tribunale competente è quello nella cui circoscrizione l'ente ha la propria sede.

Profili applicativi

La legittimazione del pubblico ministero riflette l'interesse pubblicistico al corretto funzionamento degli enti dotati di personalità giuridica, specie quando perseguono scopi di utilità sociale. La deliberazione annullabile non è nulla ipso iure: fino alla sentenza di annullamento produce i suoi effetti, e solo la pronuncia giudiziale li rimuove con efficacia ex tunc. L'annullamento di una deliberazione non incide automaticamente sugli atti già compiuti dagli organi in esecuzione della delibera stessa, i cui effetti nei confronti dei terzi in buona fede restano salvi.

In sintesi

L'art. 23 c.c. consente l'annullamento giudiziale delle deliberazioni assembleari contrarie alla legge o allo statuto, su azione degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero, entro sei mesi dalla deliberazione.