Art. 25 C.C. – Ritorno del morto presuntopublishArticoli legali

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime
TESTO DELLA NORMA

Se la persona della quale è stata dichiarata la morte presunta ritorna, o se ne prova l’esistenza in tempo utile, il tribunale, su sua istanza, revoca la dichiarazione.

COMMENTO SINTETICO Se il **morto presunto ritorna** o si dimostra che era ancora vivo al momento della sentenza, quest’ultima viene **revocata**. Il ritorno deve avvenire “in tempo utile”, cioè prima che si siano consolidati situazioni giuridiche che non possono più essere modificate (es. il coniuge superstite non si è ancora risposato). La revoca ripristina, per quanto possibile, la situazione giuridica originaria.
ESEMPI PRATICI Un uomo dichiarato morto presunto dopo un naufragio viene ritrovato anni dopo su un’isola deserta. Al suo ritorno, può chiedere la revoca della sentenza. Se il suo coniuge non si è risposato, il matrimonio si considera mai sciolto. Se i suoi beni non sono stati ancora alienati dagli eredi, li riavrà indietro.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema Art. 25 C.C.

**Contenuto Visivo:** Icona persona che ritorna (valigia + freccia). Freccia verso [Tribunale] -> “Revoca Sentenza”. Freccia di ritorno dai beni (se ancora esistenti) alla persona. Nota: “Se in tempo utile”.