Art. 28 C.C. – Beni alienatipublishArticoli legali

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime
TESTO DELLA NORMA

Se i beni sono stati alienati, il morto presunto ha diritto al prezzo ricavato dall’alienazione.

COMMENTO SINTETICO Se i beni del morto presunto sono stati **venduti** (alienati) dagli eredi o dai possessori in buona fede (cioè credendo legittimamente di esserne proprietari), il ritornante **non può rivendicare la proprietà del bene stesso**. Ha però diritto a **ricevere il prezzo** che è stato ricavato dalla vendita. È un diritto di credito verso chi ha incassato il prezzo.
ESEMPI PRATICI Gli eredi di Tizio (morto presunto) vendono la sua auto per 15.000 euro. Al ritorno di Tizio, questi non potrà riavere l’auto (ora di proprietà dell’acquirente), ma avrà diritto a ricevere 15.000 euro dagli eredi che hanno incassato la vendita.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema Art. 28 C.C.

**Contenuto Visivo:** Icona “Bene” (es. casa) -> Freccia “Venduto” -> Icona “Prezzo €”. Freccia dal “Prezzo €” all’icona della persona che ritorna. Simbolo “NO” su freccia che dal bene va direttamente alla persona.