Art. 28 C.C. – Beni alienati

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Se i beni sono stati alienati, il morto presunto ha diritto al prezzo ricavato dall’alienazione.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 28 c.c. disciplina la devoluzione del patrimonio della fondazione in caso di estinzione, stabilendo le regole per la destinazione dei beni dell'ente dopo il venir meno della fondazione. La norma garantisce che il patrimonio fondazionale rimanga destinato a finalità di interesse pubblico anche dopo lo scioglimento dell'ente.

Devoluzione del patrimonio della fondazione estinta

La devoluzione del patrimonio della fondazione estinta è disciplinata come segue: 1) principio di destinazione: il patrimonio della fondazione estinta non si distribuisce tra i soggetti fondatori o i componenti degli organi; è devoluto alle finalità stabilite nell'atto costitutivo o allo scopo più affine a quello originario; 2) destinazione nell'atto costitutivo: il fondatore può indicare nell'atto istitutivo l'ente o gli enti beneficiari del patrimonio in caso di estinzione; questa designazione è vincolante e l'autorità governativa la rispetta nella liquidazione; 3) mancanza di designazione: in assenza di designazione statutaria, l'autorità governativa determina la destinazione del patrimonio al momento dell'estinzione; sceglie l'ente o gli enti con finalità più simili a quelle della fondazione estinta; 4) liquidazione del patrimonio: prima della devoluzione si procede alla liquidazione del patrimonio; si pagano i debiti della fondazione; il patrimonio netto risultante è devoluto secondo le regole dell'atto istitutivo o del provvedimento dell'autorità; 5) tutela dei creditori: la devoluzione avviene solo dopo il soddisfacimento di tutti i creditori della fondazione; i creditori hanno preferenza rispetto ai beneficiari della devoluzione; 6) ETS e Codice del Terzo Settore: per le fondazioni iscritte nel RUNTS il d.lgs. 117/2017 prescrive che in caso di scioglimento il patrimonio residuo sia devoluto ad altri ETS o a fini di pubblica utilità; la devoluzione obbligatoria è una delle condizioni per mantenere le agevolazioni fiscali del terzo settore. La devoluzione del patrimonio fondazionale è il meccanismo che garantisce la perpetuità degli scopi di utilità pubblica anche oltre la vita del singolo ente.

Profili applicativi

La devoluzione del patrimonio è fondamentale per le fondazioni filantropiche: una fondazione bancaria che cessa di operare deve devolvere il proprio patrimonio a scopi di interesse pubblico in base al d.lgs. 153/1999; non può distribuire gli attivi ai fondatori o alle banche da cui proviene; il Ministero dell'Economia vigila sulla corretta destinazione; nelle fondazioni ETS il RUNTS verifica che la devoluzione avvenga a favore di altri ETS confermando così la natura non lucrativa dell'ente.

In sintesi

Il patrimonio della fondazione estinta non si distribuisce tra i fondatori ma è devoluto alle finalità dell'atto istitutivo o allo scopo più affine; la designazione del beneficiario nell'atto istitutivo è vincolante per l'autorità; in mancanza è l'autorità governativa a determinare la destinazione; la devoluzione avviene dopo il pagamento di tutti i creditori; per le fondazioni ETS il Codice del Terzo Settore prescrive la devoluzione obbligatoria ad altri ETS o a scopi di pubblica utilità.