| TESTO DELLA NORMA |
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| COMMENTO SINTETICO | Se i beni del morto presunto sono stati **venduti** (alienati) dagli eredi o dai possessori in buona fede (cioè credendo legittimamente di esserne proprietari), il ritornante **non può rivendicare la proprietà del bene stesso**. Ha però diritto a **ricevere il prezzo** che è stato ricavato dalla vendita. È un diritto di credito verso chi ha incassato il prezzo. |
| ESEMPI PRATICI | Gli eredi di Tizio (morto presunto) vendono la sua auto per 15.000 euro. Al ritorno di Tizio, questi non potrà riavere l’auto (ora di proprietà dell’acquirente), ma avrà diritto a ricevere 15.000 euro dagli eredi che hanno incassato la vendita. |
| SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO |
**Contenuto Visivo:** Icona “Bene” (es. casa) -> Freccia “Venduto” -> Icona “Prezzo €”. Freccia dal “Prezzo €” all’icona della persona che ritorna. Simbolo “NO” su freccia che dal bene va direttamente alla persona. |