Testo della norma
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui la dichiarazione di morte presunta sia stata revocata.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui la dichiarazione di morte presunta sia stata revocata.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 30 c.c. disciplina le persone giuridiche straniere in Italia, stabilendo le condizioni alle quali gli enti collettivi costituiti all'estero possono operare nel territorio italiano e godere della capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche italiane. La norma è il fondamento del diritto internazionale privato in materia di persone giuridiche.
Persone giuridiche straniere: riconoscimento e capacità in Italia
Il riconoscimento delle persone giuridiche straniere in Italia è disciplinato come segue: 1) principio di riconoscimento: le persone giuridiche straniere (associazioni, fondazioni, società costituite secondo il diritto straniero) sono riconosciute in Italia se sono state costituite validamente secondo la legge del paese di origine e hanno lì personalità giuridica; 2) legge applicabile: la legge regolatrice della persona giuridica straniera è quella del paese in cui si è perfezionato il procedimento di costituzione; questa è la legge che regola la capacità, l'organizzazione interna, la rappresentanza e lo scioglimento; 3) attività in Italia: la persona giuridica straniera che vuole svolgere attività stabile in Italia deve aprire una sede secondaria e iscriversi nel Registro delle Imprese o nel RUNTS; l'iscrizione è necessaria per operare in modo organizzato sul territorio italiano; 4) società estere: le società di capitali straniere che aprono sedi secondarie in Italia sono soggette alle norme italiane per quanto riguarda la sede secondaria; l'UE ha ampliato il riconoscimento reciproco delle società tra stati membri (direttiva sulla libertà di stabilimento); 5) capacità processuale: la persona giuridica straniera ha capacità di essere parte in un giudizio italiano nei limiti della reciprocità; può agire e resistere in giudizio; 6) ordine pubblico: il riconoscimento è escluso se la persona giuridica straniera è contraria all'ordine pubblico italiano o se il suo scopo è illecito secondo la legge italiana; la clausola di ordine pubblico limita il riconoscimento in casi estremi. Il riconoscimento delle persone giuridiche straniere è oggi regolato principalmente dalla l. 218/1995 di diritto internazionale privato e, nell'ambito UE, dal diritto comunitario.
Profili applicativi
Il riconoscimento delle persone giuridiche straniere è rilevante nella scelta della forma societaria per le operazioni internazionali: una fondazione olandese (stichting) che vuole operare in Italia deve verificare se la sua personalità giuridica olandese è riconosciuta in Italia; in base alla l. 218/1995 sì, purché costituita validamente secondo il diritto olandese; se vuole svolgere attività stabile in Italia deve iscriversi nel RUNTS come fondazione ETS estera o aprire una sede secondaria; il diritto UE semplifica notevolmente queste procedure tra gli stati membri dell'Unione.
In sintesi
Le persone giuridiche straniere sono riconosciute in Italia se costituite validamente secondo la legge del paese di origine; la legge regolatrice è quella del luogo di costituzione; per svolgere attività stabile in Italia devono aprire una sede secondaria e iscriversi nel Registro delle Imprese o nel RUNTS; il riconoscimento è escluso per contrasto con l'ordine pubblico italiano; nell'UE la libertà di stabilimento facilita il riconoscimento reciproco delle persone giuridiche tra stati membri; la disciplina è integrata dalla l. 218/1995.