Art. 32 C.C. – Atti del minorepublishArticoli legali

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime
TESTO DELLA NORMA

Il minore che ha compiuto gli anni sedici può compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione. Per gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione occorre l’assistenza di chi esercita la patria potestà o la tutela.

COMMENTO SINTETICO Concede al minore **ultra sedicenne** una **capacità di agire parziale**. Può compiere autonomamente **atti di ordinaria amministrazione** (es. piccoli acquisti quotidiani). Per gli atti più importanti (straordinaria amministrazione, come accettare un’eredità con beneficio d’inventario o contrarre un mutuo) necessita sempre dell’**assistenza** dei genitori o del tutore.
ESEMPI PRATICI Un ragazzo di 17 anni può comprarsi da solo i vestiti o il cellulare. Se vince una somma ingente alla lotteria, per incassare il premio o depositarlo in banca avrà bisogno della firma congiunta di un genitore.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema Art. 32 C.C.

**Contenuto Visivo:** Icona minore (16-17 anni). Due frecce: 1) Verde “Atti Ordinari” -> “Autonomo”. 2) Gialla “Atti Straordinari” -> “MINORE + GENITORE/TUTORE” (firme insieme).