Art. 33 C.C. – Emancipazione

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Il minore è emancipato con il matrimonio. L’emancipato può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione e quelli di straordinaria amministrazione per i quali la legge non richiede espressamente l’autorizzazione del tutore.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 33 c.c. disciplina la rappresentanza esterna della persona giuridica, stabilendo i criteri per determinare chi può agire in nome e per conto dell'ente nei rapporti con i terzi. La norma è fondamentale per la certezza dei rapporti giuridici con le persone giuridiche.

Rappresentanza della persona giuridica nei rapporti esterni

La rappresentanza della persona giuridica nei rapporti esterni è disciplinata come segue: 1) potere di rappresentanza: la persona giuridica agisce attraverso i propri organi; il rappresentante legale (presidente, amministratore delegato, direttore generale) ha il potere di agire in nome dell'ente verso i terzi negli atti della vita giuridica ordinaria; 2) fonte del potere: il potere di rappresentanza deriva dallo statuto, dall'atto costitutivo o da una delibera degli organi competenti; è iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche o nel Registro delle Imprese; i terzi possono fare affidamento su quanto risulta dalle pubblicazioni; 3) limiti al potere: i limiti al potere di rappresentanza risultanti dallo statuto sono opponibili ai terzi solo se iscritti nel Registro; i limiti non iscritti non sono opponibili ai terzi in buona fede; questo tutela la certezza dei terzi nelle contrattazioni; 4) atti ultra vires: gli atti compiuti dal rappresentante oltre i limiti del proprio potere (ultra vires) non obbligano la persona giuridica verso i terzi; il rappresentante risponde personalmente verso il terzo che non conosceva l'eccesso di potere; 5) procura speciale: la persona giuridica può conferire procura speciale a soggetti esterni per compiere determinati atti; la procura si conforma alle regole del mandato; 6) rappresentanza processuale: la persona giuridica è rappresentata in giudizio dal suo rappresentante legale che ha capacità processuale; la firma degli atti processuali da parte del rappresentante vincola l'ente. La chiarezza sulle regole di rappresentanza è fondamentale per la certezza nelle contrattazioni commerciali con enti collettivi.

Profili applicativi

La rappresentanza della persona giuridica è cruciale nelle contrattazioni immobiliari: un acquirente di un immobile da un'associazione deve verificare che il legale rappresentante che firma il contratto abbia effettivamente il potere di vendere; se lo statuto richiede la delibera assembleare per le alienazioni immobiliari, il contratto firmato dal solo presidente senza delibera è annullabile; i limiti statutari non iscritti nel Registro non sono opponibili ai terzi di buona fede; il notaio che riceve l'atto deve verificare i poteri di rappresentanza dell'organo che firma.

In sintesi

La persona giuridica agisce tramite i propri organi e il potere di rappresentanza deriva dallo statuto o da delibera degli organi; i limiti al potere iscritti nel Registro sono opponibili ai terzi; i limiti non iscritti non sono opponibili ai terzi in buona fede; gli atti ultra vires non obbligano la persona giuridica e il rappresentante risponde personalmente; la persona giuridica può conferire procure speciali a terzi; in giudizio è rappresentata dal legale rappresentante che ha capacità processuale.