Art. 36 C.C. – Restituzioni

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Colui che ha contrattato con un incapace non può chiedere la restituzione di quanto da lui prestato in esecuzione del contratto, se non prova che ciò che ha prestato ha tornato a vantaggio dell’incapace.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Le associazioni non riconosciute sono enti privi di personalità giuridica che, pur perseguendo uno scopo comune, non hanno ottenuto o non hanno richiesto il riconoscimento previsto dal D.P.R. 361/2000. L'art. 36 c.c. ne disciplina l'organizzazione interna, rimettendola in larga misura all'autonomia degli associati.

Contenuto

L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi degli associati, senza vincoli di forma pubblica. Lo statuto e l'atto costitutivo possono essere redatti in forma libera, anche orale, e il loro contenuto è determinato dalla volontà dei fondatori. Gli associati conservano ampia libertà organizzativa: possono prevedere un'assemblea, un presidente, un organo esecutivo o strutture diverse, secondo le esigenze dell'ente.

Profili applicativi

La mancanza della personalità giuridica non impedisce all'associazione non riconosciuta di svolgere attività giuridica: può stipulare contratti, essere parte in giudizio, acquisire beni e assumere obbligazioni. La differenza fondamentale rispetto alle persone giuridiche risiede nel regime di responsabilità (art. 38 c.c.) e nell'impossibilità di acquistare per donazione o successione senza autorizzazione governativa. Il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) ha introdotto per le associazioni di terzo settore un regime intermedio: registrazione nel RUNTS con statuto per atto pubblico ma senza necessità del riconoscimento formale per molti benefici.

In sintesi

L'art. 36 c.c. riconosce piena libertà organizzativa alle associazioni non riconosciute, il cui ordinamento interno è regolato dagli accordi degli associati senza vincoli di forma, pur operando entro i limiti del regime di responsabilità dell'art. 38 c.c.