Art. 37 C.C. – Atti personalissimi

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Gli atti che per loro natura sono personalissimi non possono essere compiuti da un rappresentante.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 37 c.c. disciplina il patrimonio delle associazioni non riconosciute, identificandone la composizione e il regime giuridico. A differenza delle persone giuridiche, nelle associazioni di fatto il patrimonio rimane separato da quello personale degli associati, ma senza la garanzia che deriva dalla personalità giuridica.

Contenuto

I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi formano il fondo comune dell'associazione non riconosciuta. Fino allo scioglimento dell'associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la propria quota in caso di recesso. Il fondo comune è un patrimonio autonomo gestito nell'interesse collettivo dell'associazione: i creditori personali degli associati non possono aggredirlo, ma i creditori dell'associazione possono far valere i loro diritti su di esso (art. 38 c.c.).

Profili applicativi

La separazione patrimoniale del fondo comune è uno degli elementi che avvicinano l'associazione non riconosciuta alla persona giuridica: in entrambi i casi il patrimonio dell'ente risponde delle obbligazioni associative. La differenza è che, nelle associazioni non riconosciute, il fondo comune non è l'unico patrimonio aggredibile dai creditori: questi possono anche agire personalmente contro chi ha agito in nome e per conto dell'ente (art. 38 c.c.). In caso di scioglimento dell'associazione, il fondo comune viene liquidato e il residuo devoluto secondo gli accordi degli associati o, in mancanza, secondo quanto stabilisce il giudice.

In sintesi

L'art. 37 c.c. stabilisce che il fondo comune dell'associazione non riconosciuta — formato dai contributi degli associati e dai beni acquisiti — è indivisibile finché l'ente è in vita e costituisce il primo patrimonio su cui possono rivalersi i creditori dell'associazione.