Testo della norma
Le obbligazioni naturali non possono essere fatte valere in giudizio, ma l’adempimento spontaneo non è indebito e non può essere ripetuto.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Le obbligazioni naturali non possono essere fatte valere in giudizio, ma l’adempimento spontaneo non è indebito e non può essere ripetuto.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 38 c.c. disciplina la responsabilità patrimoniale per le obbligazioni delle associazioni non riconosciute, introducendo una forma di responsabilità personale dei soggetti che hanno agito in nome dell'ente. La norma è fondamentale per chiunque partecipi alla gestione di un'associazione di fatto.
Contenuto
Profili applicativi
La responsabilità personale e solidale grava su chi ha agito in concreto (sottoscritto il contratto, firmato l'assegno, preso l'impegno), indipendentemente dalla carica formalmente ricoperta nell'ente. L'art. 38 c.c. è una norma a tutela dei creditori terzi: il fondo comune risponde in primo luogo, ma la capienza del patrimonio associativo è spesso incerta o insufficiente. La giurisprudenza ha confermato che la responsabilità personale è aggiuntiva a quella del fondo comune, non sostitutiva: il creditore può agire cumulativamente su entrambi i patrimoni. Chi ha agito ha diritto di regresso nei confronti degli altri associati nella misura stabilita dagli accordi interni.
In sintesi
L'art. 38 c.c. stabilisce che delle obbligazioni delle associazioni non riconosciute rispondono il fondo comune e, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome dell'ente, a prescindere dalla carica formale ricoperta.