Art. 41 C.C. – Attività illecita

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

L’attività economica deve svolgersi in modo da non recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, e nel rispetto della legge, dell’ordine pubblico e del buon costume.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 41 c.c. disciplina la destinazione dei fondi raccolti dal comitato quando lo scopo non è stato raggiunto o quando l'eccedenza residua dopo il conseguimento dello scopo deve essere devoluta, stabilendo le regole per la devoluzione del patrimonio del comitato al termine della sua attività.

Devoluzione dei fondi del comitato: eccedenza e scopo non raggiunto

La devoluzione dei fondi del comitato è disciplinata come segue: 1) scopo raggiunto: se il comitato raggiunge il proprio scopo e residuano fondi non utilizzati, questi non possono essere distribuiti agli organizzatori o ai promotori; devono essere devoluti a scopi analoghi o destinati secondo le indicazioni date ai sottoscrittori al momento della raccolta; 2) scopo non raggiunto: se per qualsiasi ragione il comitato non riesce a raggiungere lo scopo per cui è stato costituito (fondi insufficienti, impossibilità sopravvenuta), i fondi raccolti devono essere restituiti ai sottoscrittori o devolvuti a scopo analogo; 3) diritto dei sottoscrittori: i sottoscrittori che hanno versato fondi per uno scopo specifico hanno diritto alla restituzione o alla corretta devoluzione; non possono essere truffati dalla destinazione dei fondi a scopi diversi da quelli dichiarati; 4) devoluzione a scopo analogo: se la restituzione ai singoli sottoscrittori è impossibile o antieconomica (raccolta da molti piccoli donatori), i fondi sono devoluti a scopo analogo a quello originario; il comitato o il giudice determinano lo scopo analogo; 5) responsabilità degli organizzatori: gli organizzatori rispondono personalmente della corretta devoluzione dei fondi residui; la distrazione dei fondi a scopi personali o diversi da quelli dichiarati costituisce illecito civile e spesso anche penale (appropriazione indebita); 6) devoluzione a ETS: oggi è frequente che i fondi residui di comitati temporanei siano devoluti a enti del terzo settore con scopi simili iscritti nel RUNTS; questa soluzione garantisce la trasparenza e la tracciabilità della destinazione. La corretta devoluzione dei fondi è il presidio finale dell'integrità dei comitati.

Profili applicativi

La devoluzione dei fondi residui è rilevante nelle raccolte fondi di solidarietà che raccolgono più del previsto: se un comitato per le vittime di un terremoto raccoglie 5 milioni di euro ma ne spende solo 3 milioni per la ricostruzione, il milione e mezzo residuo non può essere distribuito agli organizzatori; deve essere devoluto ad altri interventi a favore delle stesse vittime o a scopo analogo; la mancata corretta destinazione espone gli organizzatori a responsabilità civile verso i donatori e penale per appropriazione indebita; la Protezione Civile e le autorità locali spesso vigilano sulla corretta destinazione dei fondi delle raccolte di emergenza.

In sintesi

I fondi residui del comitato dopo il raggiungimento dello scopo non possono essere distribuiti agli organizzatori ma devono essere devoluti a scopo analogo; in caso di scopo non raggiunto i fondi sono restituiti ai sottoscrittori o devoluti a scopo analogo; i sottoscrittori hanno diritto alla restituzione o alla corretta devoluzione; gli organizzatori rispondono personalmente della distrazione dei fondi; la devoluzione a ETS con scopo analogo iscritti nel RUNTS è una soluzione moderna che garantisce trasparenza; la distrazione dei fondi costituisce illecito civile e spesso reato di appropriazione indebita.