Art. 43 C.C. – Espropriazione per pubblica utilità

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, espropriata per motivi di interesse generale, previa indennità.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Definisce le nozioni fondamentali di domicilio e residenza, rilevanti per la localizzazione giuridica della persona.

Contenuto

1) Domicilio: luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (elemento oggettivo: concentrazione di interessi; elemento soggettivo: intenzione di farne il centro della propria vita giuridica ed economica). Non coincide necessariamente con la residenza.
2) Residenza: luogo della dimora abituale (presenza fisica stabile, registrata all'anagrafe).
3) Dimora (art. 47 c.p.c.): luogo di soggiorno temporaneo, rilevante in mancanza di domicilio e residenza noti.

Profili applicativi

La distinzione tra domicilio e residenza è decisiva per la competenza territoriale (art. 18 c.p.c.), la notificazione degli atti, la legge regolatrice dello status dei cittadini all'estero. Il domicilio fiscale (art. 58 D.P.R. 600/1973) può non coincidere con il domicilio civilistico. Il cambio di residenza si effettua con dichiarazione all'ufficio anagrafe; quello di domicilio è invece un fatto giuridico valutato dal giudice caso per caso.

In sintesi

Il domicilio è il centro principale degli affari e interessi (dato volontario e funzionale); la residenza è il luogo della dimora abituale (dato materiale di fatto registrato anagrafe).