Art. 35 C.C. – RatificapublishArticoli legali

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime
TESTO DELLA NORMA

L’atto compiuto dall’incapace può essere convalidato per ratifica da parte di chi ha la capacità di compierlo, dopo che l’incapace ha acquistato o riacquistato la capacità.

COMMENTO SINTETICO Prevede la **convalida** dell’atto annullabile. Se l’incapace, una volta **acquistata la capacità** (es. diventando maggiorenne) o **riacquistatala** (es. revoca dell’interdizione), **ratifica** (approva) l’atto compiuto in precedenza, questo diventa perfettamente valido e non è più impugnabile. La ratifica deve essere espressa.
ESEMPI PRATICI Un minorenne vende un suo bene senza l’assistenza del genitore. L’atto è annullabile. Il giorno del suo diciottesimo compleanno, può ratificare espressamente quella vendita, che da quel momento diventa definitiva e non più impugnabile.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema Art. 35 C.C.

**Contenuto Visivo:** Icona “Atto Annullabile”. Freccia “Dopo acquisto capacità” -> Icona persona (ex-incapace) con timbro “RATIFICA”. Output: “Atto Diventa Valido” con lucchetto chiuso.