Testo della norma
L’atto compiuto dall’incapace può essere convalidato per ratifica da parte di chi ha la capacità di compierlo, dopo che l’incapace ha acquistato o riacquistato la capacità.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 35 c.c. disciplina le disposizioni finali sulle persone giuridiche private, stabilendo le norme applicabili agli enti non espressamente disciplinati dalle disposizioni precedenti del Titolo II. La norma funge da raccordo sistematico tra la disciplina delle persone giuridiche riconosciute e la più ampia normativa sugli enti privati.
Disposizioni finali e raccordo sistematico sulle persone giuridiche
Le disposizioni finali sulle persone giuridiche private sono disciplinate come segue: 1) applicazione residuale: le norme del Titolo II si applicano a tutti gli enti collettivi dotati di personalità giuridica che non siano disciplinati da leggi speciali; costituiscono il diritto comune delle persone giuridiche private; 2) gerarchia delle fonti: le leggi speciali (Codice del Terzo Settore, disciplina delle fondazioni bancarie, normativa sulle cooperatives, testo unico sulla finanza) prevalgono sulle norme codicistiche; queste si applicano in via residuale ove le leggi speciali non dispongano; 3) principi generali applicabili: i principi generali sulla capacità giuridica, sulla rappresentanza, sulla responsabilità degli organi, sulla devoluzione del patrimonio si applicano a tutte le persone giuridiche private come standard minimo; 4) enti atipici: enti collettivi che non rientrano nei tipi previsti (associazioni, fondazioni, società) si governano per analogia con le disposizioni più vicine alla loro struttura; la giurisprudenza applica il principio per analogia; 5) persone giuridiche pubbliche: le norme del Titolo II si applicano solo alle persone giuridiche private; gli enti pubblici sono disciplinati dal diritto amministrativo e dalle leggi speciali; il confine tra ente pubblico e privato non è sempre netto nella prassi; 6) evoluzione normativa: la disciplina delle persone giuridiche private si è notevolmente arricchita con il Codice del Terzo Settore (2017) e con le riforme societarie del 2003-2006; il quadro codicistico del 1942 è ora integrato e spesso superato da normative settoriali. Il raccordo sistematico garantisce coerenza all'interno del diritto privato degli enti collettivi.
Profili applicativi
La disciplina residuale è rilevante per gli enti atipici come i consorzi tra associazioni: un consorzio tra tre associazioni sportive che gestisce in comune un impianto non è una società, né un'associazione tipica; si applica per analogia la disciplina più vicina (associazione riconosciuta o contratto di rete); i principi generali sulle persone giuridiche (capacità, rappresentanza, responsabilità degli organi) si applicano come standard minimo; la giurisprudenza è chiamata a ricostruire il regime applicabile caso per caso.
In sintesi
Le norme del Titolo II si applicano residualmente a tutti gli enti dotati di personalità giuridica privata non disciplinati da leggi speciali; le leggi speciali prevalgono sulle norme codicistiche; i principi generali (capacità, rappresentanza, responsabilità, devoluzione) sono lo standard minimo per tutte le persone giuridiche private; gli enti atipici si governano per analogia; le persone giuridiche pubbliche sono escluse e disciplinate dal diritto amministrativo; il quadro codicistico del 1942 è ampiamente integrato dalle normative settoriali successive.