Art. 31 C.C. – Capacità delle persone fisiche

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

La capacità di agire si acquista con il compimento della maggiore età. La legge determina i casi in cui la capacità di agire può essere limitata.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 31 c.c. disciplina l'acquisto di immobili da parte delle persone giuridiche, prevedendo le condizioni e le autorizzazioni necessarie per questi acquisti nella disciplina originaria del Codice. La norma è stata in gran parte superata dalle riforme successive che hanno liberalizzato la capacità patrimoniale degli enti.

Persone giuridiche: acquisto di immobili e beni

L'acquisto di beni immobili da parte delle persone giuridiche è disciplinato come segue: 1) disciplina originaria: nella formulazione originaria del Codice, le persone giuridiche private necessitavano dell'autorizzazione governativa per l'acquisto di beni immobili e per l'accettazione di donazioni immobiliari; il controllo mirava a evitare l'accumulazione eccessiva di patrimoni fondiari nelle mani di enti privati; 2) superamento del controllo: il d.P.R. 361/2000 ha abolito l'autorizzazione governativa per gli acquisti immobiliari delle persone giuridiche private (associazioni e fondazioni riconosciute); esse possono ora liberamente acquistare beni immobili nei limiti dello scopo statutario; 3) limiti residui: gli acquisti immobiliari devono essere funzionali allo scopo associativo o fondazionale; un'associazione non può svolgere attività speculativa immobiliare incompatibile con la natura non lucrativa; 4) enti ecclesiastici: gli enti ecclesiastici (parrocchie, diocesi) seguono una disciplina speciale per l'alienazione e l'acquisto di beni immobili; necessitano dell'autorizzazione dell'autorità ecclesiastica competente e talvolta della Conferenza Episcopale; 5) fondazioni bancarie: le fondazioni bancarie sono soggette a limiti specifici sulle partecipazioni azionarie e sugli investimenti immobiliari stabiliti dal d.lgs. 153/1999 e vigilati dal Ministero dell'Economia; 6) ETS: gli enti del terzo settore iscritti al RUNTS possono acquistare beni immobili ma devono rispettare i vincoli di destinazione; l'immobile acquistato deve essere strumentale all'attività di interesse generale. La liberalizzazione degli acquisti immobiliari degli enti è parte di un più ampio processo di deregolazione della vita degli enti privati.

Profili applicativi

L'acquisto di immobili da parte di associazioni e fondazioni è rilevante nella gestione del patrimonio dei centri sportivi: un'APS (Associazione di Promozione Sociale) che vuole acquistare la propria palestra invece di continuare a pagare l'affitto può farlo liberamente senza autorizzazioni governative; l'acquisto deve essere deliberato dall'assemblea; l'immobile deve essere destinato all'attività sportiva coerentemente con lo scopo; la vendita successiva richiederebbe una delibera assembleare e potrebbe comportare la perdita delle agevolazioni fiscali se non vengono rispettati i vincoli del Codice del Terzo Settore.

In sintesi

Le persone giuridiche private possono acquistare beni immobili senza autorizzazione governativa dopo la riforma del d.P.R. 361/2000; gli acquisti devono essere funzionali allo scopo statutario e compatibili con la natura non lucrativa; gli enti ecclesiastici seguono una disciplina speciale con autorizzazione dell'autorità ecclesiastica; le fondazioni bancarie hanno limiti specifici sugli investimenti immobiliari; gli ETS devono rispettare i vincoli di destinazione del Codice del Terzo Settore; la liberalizzazione ha rimosso il controllo preventivo governativo sugli acquisti patrimoniali.