Art. 31 C.C. – Capacità delle persone fisichepublishArticoli legali

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime
TESTO DELLA NORMA

La capacità di agire si acquista con il compimento della maggiore età. La legge determina i casi in cui la capacità di agire può essere limitata.

COMMENTO SINTETICO Distingue tra **capacità giuridica** (Art. 1, che si ha dalla nascita) e **capacità di agire** (potere di compiere atti giuridici efficaci). Quest’ultima si acquista con la **maggiore età** (18 anni). La legge può limitarla in vari modi: per età (minore età), per incapacità naturale, o attraverso provvedimenti come l’interdizione, l’inabilitazione e l’amministrazione di sostegno.
ESEMPI PRATICI Un minorenne ha capacità giuridica (può ereditare), ma non piena capacità di agire (non può vendere l’immobile ereditato senza l’assistenza dei genitori). Un interdetto, pur essendo maggiorenne, non ha capacità di agire ed è totalmente sostituito dal tutore.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema Art. 31 C.C.

**Contenuto Visivo:** Icona neonato (“Capacità Giuridica dalla Nascita”). Freccia crescita -> Icona 18enne con spunta (“Capacità di Agire Piena”). Frecce rosse “LIMITE” da: “Minore Età”, “Interdizione”, “Inabilitazione”, “Amministratore Sostegno”.