Art. 26 C.C. – Matrimonio del coniuge superstite

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Il matrimonio contratto dal coniuge superstite dopo la dichiarazione di morte presunta non è impugnabile per il solo fatto che il morto presunto è ritornato.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 26 c.c. disciplina la modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto della fondazione riconosciuta, stabilendo le condizioni alle quali l'autorità governativa può modificare l'atto istitutivo della fondazione quando lo scopo originario è divenuto impossibile o di scarsa utilità. La norma tutela la perpetuità della volontà del fondatore nell'ottica dell'interesse pubblico.

Modificazione dell'atto istitutivo della fondazione: condizioni e procedura

La modificazione dell'atto istitutivo della fondazione è disciplinata come segue: 1) potere dell'autorità governativa: quando lo scopo della fondazione è divenuto impossibile o di scarsa utilità, o quando il patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità governativa può modificare l'atto costitutivo e lo statuto trasformando la fondazione o unificandola con un'altra di analogo scopo; 2) principio di conservazione: la modifica deve essere orientata a conservare quanto più possibile la volontà del fondatore; l'autorità deve scegliere la destinazione del patrimonio più vicina allo scopo originario del fondatore; 3) impossibilità dello scopo: lo scopo diviene impossibile quando le circostanze materiali o giuridiche rendono irrealizzabile l'attività per cui la fondazione è stata costituita; es. una fondazione per la ricerca su una malattia guarita o per la tutela di un territorio che non esiste più; 4) scarsa utilità dello scopo: lo scopo è di scarsa utilità quando, pur non impossibile, ha perso rilevanza pratica o è già abbondantemente servito da altri enti; l'autorità valuta se continuare la fondazione è ancora nell'interesse pubblico; 5) insufficienza del patrimonio: quando il patrimonio è divenuto insufficiente per raggiungere lo scopo, l'autorità può modificare lo scopo adattandolo al patrimonio disponibile o unificare la fondazione con altra fondazione simile; 6) riforma del terzo settore: con il d.lgs. 117/2017 gli ETS (Enti del Terzo Settore) hanno una disciplina speciale per le modifiche statutarie che derogano in parte alla regola codicistica; il potere ministeriale è bilanciato con l'autonomia degli organi dell'ente. La modificazione dell'atto istitutivo è il meccanismo che consente alle fondazioni di adattarsi ai mutamenti delle circostanze nel tempo.

Profili applicativi

La modificazione dello scopo della fondazione è rilevante nelle fondazioni culturali centenarie: una fondazione istituita nel 1900 per promuovere l'alfabetizzazione in un territorio ora pienamente alfabetizzato ha uno scopo di scarsa utilità; l'autorità governativa può modificare lo scopo a favore dell'educazione avanzata o della ricerca scientifica; la modifica deve rispettare la volontà del fondatore nel limite del possibile; il patrimonio immobiliare della fondazione viene così preservato e destinato a uno scopo attuale coerente con la tradizione dell'ente.

In sintesi

Quando lo scopo della fondazione diviene impossibile, di scarsa utilità o il patrimonio è insufficiente, l'autorità governativa può modificare l'atto istitutivo o unificare la fondazione con altra di analogo scopo; la modifica deve conservare quanto più possibile la volontà del fondatore; il principio è la continuità della fondazione adattata alle nuove circostanze; con il Codice del Terzo Settore la disciplina si è evoluta verso maggiore autonomia degli organi dell'ente; l'interesse pubblico giustifica l'intervento modificativo dell'autorità.