Art. 26 C.C. – Matrimonio del coniuge superstitepublishArticoli legali

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime
TESTO DELLA NORMA

Il matrimonio contratto dal coniuge superstite dopo la dichiarazione di morte presunta non è impugnabile per il solo fatto che il morto presunto è ritornato.

COMMENTO SINTETICO Questa norma protegge la **stabilità del nuovo matrimonio** contratto in buona fede dal coniuge superstite dopo la dichiarazione di morte presunta. Se il morto presunto ritorna, **non può impugnare** il nuovo matrimonio del suo ex coniuge solo per questo motivo. Il nuovo vincolo rimane valido, a tutela della serietà e della buona fede del secondo atto.
ESEMPI PRATICI Caia, il cui marito Tizio è stato dichiarato morto presunto, si risposa con Sempronio. Se Tizio ritorna, non può chiedere l’annullamento del matrimonio Caia-Sempronio solo perché lui è “risorto”. Il matrimonio di Caia e Sempronio resta valido.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema Art. 26 C.C.

**Contenuto Visivo:** Icona “Matrimonio 2” (coniuge superstite + nuovo coniuge) con scudo protettivo. Icona “Morto Presunto” che ritorna con freccia verso il matrimonio, ma un simbolo “STOP” blocca la freccia. Scritta: “Non Impugnabile”.