Art. 24 C.C. – Effetti della dichiarazione di morte presunta

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

La dichiarazione di morte presunta produce gli stessi effetti della morte, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 24 c.c. disciplina la procedura di esclusione del socio dall'associazione riconosciuta, bilanciando l'esigenza dell'ente di preservare la propria coesione interna con il diritto dell'associato a non essere espulso arbitrariamente.

Contenuto

  1. La qualità di associato non è trasmissibile, salvo diversa disposizione dello statuto.
  2. L'associato può recedere dall'associazione osservando il preavviso stabilito dallo statuto o, in mancanza, quello determinato secondo le circostanze.
  3. L'esclusione dell'associato può essere deliberata dall'assemblea per gravi motivi; lo statuto può attribuire questo potere ad un altro organo.
  4. L'associato escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria nel termine di sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Profili applicativi

I «gravi motivi» di esclusione devono essere valutati in concreto in relazione allo scopo e all'ordinamento interno dell'ente: possono consistere nel mancato pagamento delle quote, nel comportamento contrario agli interessi associativi, o nella violazione reiterata dello statuto. Il controllo giudiziario sull'esclusione è limitato alla legittimità formale e alla sussistenza dei presupposti previsti dallo statuto, non estendendosi al merito delle valutazioni dell'assemblea. Il recesso, a differenza dell'esclusione, è un atto unilaterale dell'associato e non richiede alcuna motivazione; l'unico limite è il rispetto del preavviso.

In sintesi

L'art. 24 c.c. disciplina il recesso volontario e l'esclusione deliberativa del socio: quest'ultima, deliberata per gravi motivi, è impugnabile in giudizio entro sei mesi dalla notifica, con controllo limitato alla legittimità della procedura.