Testo della norma
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((Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'articolo 2602.
In tal caso l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro)) .
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Consente alle società di adottare come proprio oggetto sociale le finalità tipiche del consorzio, dando vita alla figura ibrida della società consortile.
Società consortili
Le società disciplinate dai capi relativi alle società di persone e di capitali possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati per i consorzi tra imprenditori, ossia il coordinamento e la disciplina comune di determinate fasi delle rispettive attività. In tal caso l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in danaro, oltre a quanto previsto dalla disciplina societaria ordinaria.
Profili applicativi
La società consortile combina i vantaggi organizzativi e patrimoniali della forma societaria (personalità giuridica, responsabilità limitata nei tipi capitalistici) con la funzione mutualistica tipica del consorzio, risultando una struttura molto diffusa per la gestione di servizi comuni tra imprese, ad esempio in ambito di reti di distribuzione o filiere produttive.
In sintesi
Una società può avere come oggetto sociale gli scopi propri di un consorzio, diventando società consortile, con possibile obbligo di contributi in danaro dei soci.