Art. 2617 C.C. – Consorzi per l’ammasso dei prodotti agricoli

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Quando la legge prescrive l'ammasso di determinati prodotti agricoli, la gestione collettiva di questi è fatta per conto degli imprenditori interessati a mezzo di consorzi obbligatori, secondo le disposizioni delle leggi speciali.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Prevede una disciplina particolare per i consorzi costituiti per la gestione collettiva dei prodotti agricoli.

Contenuto

Sono previste regole particolari per i consorzi costituiti per l'ammasso e la vendita in comune di prodotti agricoli, in considerazione della specifica finalità perseguita, funzionale a valorizzare collettivamente la produzione dei consorziati agricoltori.

Profili applicativi

La disciplina specifica per questi consorzi agricoli riconosce l'utilità economica della gestione collettiva dei prodotti, che consente ai singoli produttori di ottenere condizioni di vendita più vantaggiose rispetto alla commercializzazione individuale.

In sintesi

I consorzi per l'ammasso e la vendita collettiva di prodotti agricoli seguono regole particolari previste dalla legge.