Testo della norma
Le disposizioni di questa sezione si applicano anche alle società che si costituiscono per raggiungere gli scopi indicati nell'art.
2602.
L'autorità governativa può sempre disporre lo scioglimento della società, quando la costituzione di questa non abbia avuto l'approvazione prevista nell'art. 2618.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Estende alle società con finalità analoghe le stesse regole di controllo già previste per i consorzi.
Contenuto
Le norme sul controllo dei consorzi si estendono, in quanto compatibili, alle società costituite per il perseguimento di finalità analoghe a quelle proprie dei consorzi, in modo da evitare che la scelta della forma societaria anziché consortile eluda i controlli previsti.
Profili applicativi
L'estensione delle regole di controllo evita che l'utilizzo dello strumento societario, anziché di quello consortile, possa sottrarre all'interesse pubblico attività sostanzialmente identiche a quelle svolte dai consorzi soggetti a controllo.
In sintesi
Le regole di controllo dei consorzi si estendono, in quanto compatibili, alle società con finalità analoghe.