Testo della norma
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((Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all' articolo 131-bis del codice penale , il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis)) .
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
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Commento
Inquadramento
Guida il giudice nell'applicazione della causa generale di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati di false comunicazioni sociali, indicando il criterio prevalente da utilizzare.
Non punibilità per particolare tenuità
Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice valuta, in modo prevalente rispetto agli altri criteri generali, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori a seguito della condotta di false comunicazioni sociali.
Profili applicativi
Concentrare la valutazione sul danno economico effettivamente prodotto, piuttosto che sulla sola gravità formale della condotta, permette di distinguere le falsità meramente tecniche o prive di conseguenze pregiudizievoli concrete da quelle che hanno realmente danneggiato gli interessi tutelati dalla norma.
In sintesi
Per la non punibilità per tenuità del fatto nelle false comunicazioni sociali, il giudice guarda soprattutto al danno concreto causato a società, soci o creditori.