Art. 2621-bis C.C. – ( (Fatti di lieve entità

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

))

((Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 . In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.))

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Introduce una risposta sanzionatoria proporzionata per le false comunicazioni sociali di ridotta gravità, evitando che condotte di minore impatto ricevano lo stesso trattamento dei casi più gravi.

Fatti di lieve entità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se i fatti di false comunicazioni sociali sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, si applica una pena ridotta rispetto a quella base, e il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Profili applicativi

La graduazione della risposta penale in base alla dimensione della società e all'effettivo impatto della falsità riflette il principio di proporzionalità e mira a evitare un uso sproporzionato dello strumento penale per irregolarità contabili di scarso rilievo economico e informativo.

In sintesi

Le false comunicazioni sociali di lieve entità, valutata su dimensioni societarie ed effetti della condotta, sono punite meno severamente e procedibili a querela.