Art. 2622 C.C. – ( (False comunicazioni sociali delle società quotate

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

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((Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi)) .

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AGGIORNAMENTO (84)

Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 , ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che "Gli articoli 16, 17 e da 21 a 26 hanno effetto a decorrere dalla data della pubblicazione del registro prevista dall'art. 11, comma 1".

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Introduce una disciplina rafforzata delle false comunicazioni sociali quando riguardano società quotate nei mercati regolamentati.

Contenuto

Le false comunicazioni sociali relative a società quotate in mercati regolamentati sono soggette a una disciplina più severa rispetto a quella generale, in ragione del più ampio pubblico di risparmiatori e investitori coinvolto nelle vicende di queste società.

Profili applicativi

Il trattamento più rigoroso per le società quotate riflette la maggiore diffusione e il più ampio impatto sociale che le informazioni false possono avere quando riguardano società i cui titoli sono negoziati sui mercati finanziari, coinvolgendo un vasto pubblico di risparmiatori.

In sintesi

Le false comunicazioni sociali di società quotate sono soggette a una disciplina più severa, in ragione del più ampio pubblico coinvolto.