Testo della norma
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((Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi)) .
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AGGIORNAMENTO (83a)
Il D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 , ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che è concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i reati, commessi fino al 30 settembre 1991, previsti dal presente articolo, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare quelli indicati nel comma 1 del presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Introduce la disciplina delle false comunicazioni sociali, a tutela della veridicità delle informazioni fornite dagli organi societari.
Contenuto
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che espongono fatti materiali non rispondenti al vero nelle comunicazioni sociali previste dalla legge, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico, sono soggetti alle conseguenze previste dalla norma.
Profili applicativi
La repressione delle false comunicazioni sociali tutela l'affidabilità delle informazioni su cui si basano le decisioni di soci, investitori e terzi in genere, presidio essenziale per la fiducia nel corretto funzionamento del sistema societario.
In sintesi
Chi espone fatti falsi nelle comunicazioni sociali, con intento decettivo verso soci o pubblico, risponde secondo quanto previsto dalla norma.