Art. 2619 C.C. – Controllo sull’attività del consorzio

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

L'attività dei consorzi è sottoposta alla vigilanza dell'autorità governativa.

Quando l'attività del consorzio risulta non conforme agli scopi per cui è stato costituito, l'autorità governativa può sciogliere gli organi del consorzio e affidare la gestione a un commissario governativo ovvero, nei casi più gravi, può disporre lo scioglimento del consorzio stesso.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Riconosce all'autorità competente un potere di vigilanza continuativa sull'attività svolta dal consorzio.

Contenuto

L'autorità competente può esercitare un controllo sull'attività del consorzio, secondo le modalità previste dalla legge, a tutela dell'interesse pubblico coinvolto nel settore in cui il consorzio opera.

Profili applicativi

Il potere di controllo continuativo, distinto dalla mera approvazione iniziale, assicura che l'attività del consorzio si mantenga nel tempo conforme alle finalità di interesse pubblico che ne avevano giustificato l'approvazione.

In sintesi

L'autorità competente può controllare nel tempo l'attività del consorzio soggetto ad approvazione.