Art. 456 C.C. – Apertura della successione

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Luogo e Tempo

La successione si apre al momento della morte e nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 456 c.c. fissa il momento e il luogo in cui si apre la successione, determinando i presupposti da cui dipende l'individuazione della legge applicabile, della giurisdizione competente e dell'ufficio del giudice tutelare chiamato ad intervenire nell'interesse di eventuali eredi incapaci.

Contenuto

La successione si apre al momento della morte della persona, nel luogo del suo ultimo domicilio. La morte che determina l'apertura della successione può essere naturale (decertata con atto di morte) o presunta (dichiarata con sentenza del tribunale ai sensi dell'art. 64 c.c.). Il momento dell'apertura della successione rileva per determinare: la legge applicabile alla successione; le qualità richieste per succedere (capacità, indegnità); il valore del patrimonio ereditario; la composizione dei chiamati all'eredità.

Profili applicativi

Il luogo dell'ultimo domicilio individua il tribunale territorialmente competente per le controversie successorie, la cancelleria in cui va depositato il testamento, e l'autorità incaricata della procedura di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario. In caso di commorienza (morte contemporanea di due soggetti), l'art. 4 c.c. stabilisce che non si produce successione tra i due: ciascuno non eredita dall'altro, anche se l'ordine delle morti non è determinabile. Per le successioni con elementi di internazionalità, il Reg. UE 650/2012 (applicabile alle successioni aperte dal 17 agosto 2015) ha modificato il criterio di collegamento, privilegiando la residenza abituale del defunto anziché il suo domicilio.

In sintesi

L'art. 456 c.c. stabilisce che la successione si apre al momento della morte nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto, fissando i parametri da cui dipendono la legge applicabile, la giurisdizione e la composizione dell'asse ereditario.