Art. 448 C.C. – Cessazione dell’obbligo per condotta disordinata

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Motivi di Cessazione

Quando chi domanda gli alimenti ha tenuto una condotta gravemente disordinata o immorale, il giudice può disporre che gli sia corrisposto soltanto un assegno temporaneo, o che gli alimenti siano assegnati solo a una parte dei congiunti tenuti a prestarli.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Introduce un limite alla solidarietà imposta dalla legge, collegando il diritto agli alimenti anche alla condotta di chi li richiede.

Contenuto

Se chi ha diritto agli alimenti si è reso responsabile di una condotta particolarmente disordinata o riprovevole, il giudice può, secondo le circostanze, ridurre l'assegno dovuto o escludere del tutto l'obbligo dell'obbligato.

Profili applicativi

La norma evita che l'obbligo alimentare, fondato su un principio di solidarietà familiare, operi automaticamente anche a favore di chi abbia tenuto comportamenti tali da rendere ingiusto pretendere il sostegno economico altrui.

In sintesi

La condotta disordinata di chi chiede gli alimenti può portare alla riduzione o all'esclusione dell'obbligo alimentare.