Art. 457 C.C. – Delazione dell’eredità

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Fonti della Successione

L’eredità si devolve per legge (successione legittima) o per testamento (successione testamentaria).

Comma 2: Limite alla Successione Legittima

Non si fa luogo alla successione per legge se non quando sia mancata in tutto o in parte quella per testamento.

Comma 3: Limite alla Successione Testamentaria

Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 457 c.c. enuncia il principio fondamentale della delazione ereditaria: l'eredità si devolve per legge o per testamento, con prevalenza della successione testamentaria su quella legittima, e con il divieto di applicare contemporaneamente i due titoli (regola nemo pro parte testatus).

Contenuto

  1. L'eredità si devolve per legge o per testamento.
  2. Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.
  3. Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.
  4. I patti di rinuncia ai diritti di successione di una persona vivente non sono ammessi (art. 458 c.c.).

Profili applicativi

La regola della prevalenza della successione testamentaria opera salvo i diritti dei legittimari: il testatore può disporre liberamente del proprio patrimonio, ma non può intaccare le quote riservate al coniuge, ai figli e agli ascendenti (artt. 536-564 c.c.). Il divieto di applicazione concorrente di successione testamentaria e legittima sullo stesso patrimonio esclude che un erede possa essere contemporaneamente erede testamentario per una parte e legittimo per un'altra parte della stessa eredità, salvo il caso in cui il testamento non disponga dell'intera eredità. La deroga al principio nella c.d. successione mista — quando il testamento disponga solo di parte del patrimonio — è pacificamente ammessa dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

In sintesi

L'art. 457 c.c. sancisce che l'eredità si devolve per legge o per testamento, con prevalenza della successione testamentaria su quella legittima e con il limite inderogabile dei diritti dei legittimari, garantiti dagli artt. 536-564 c.c.