Art. 462 C.C. – Capacità di succedere

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Nati e Concepiti

Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione.

Comma 2: Presunzione di Concezione

Si presume concepito al tempo dell’apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta.

Comma 3: Figli non ancora Concepiti

Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti (i *concepturi*).

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Individua chi può validamente ricevere un'eredità o un legato, definendo il presupposto soggettivo di ogni vicenda successoria.

Contenuto

Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati, o già concepiti, al momento dell'apertura della successione. Con testamento possono inoltre succedere anche i figli, non ancora concepiti, di una persona determinata che sia vivente al momento della morte del testatore.

Profili applicativi

La capacità di succedere si distingue dalla capacità di agire: anche chi non ha ancora la capacità di compiere atti giuridici (come il concepito o il nascituro non ancora concepito nel caso testamentario) può comunque essere destinatario di un acquisto ereditario.

In sintesi

Possono succedere i nati e i concepiti al momento dell'apertura della successione, e, per testamento, anche i futuri figli di una persona vivente già individuata.