Art. 463 C.C. – Casi di indegnità

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Indegnità

È escluso dalla successione come indegno:

Atti contro il de cuius o congiunti (Omicidio)

1. Chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, l’unito civilmente, il discendente o l’ascendente di lei, o è colpevole di reato punibile con l’ergastolo.

Atti contro l’integrità morale (Calunnia/Testimonianza)

2. Chi ha denunciato il *de cuius* per reato punibile con l’ergastolo o la reclusione per un tempo non inferiore a tre anni, se la denuncia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; o ha testimoniato falsamente in giudizio penale contro di lui.

Atti contro la libertà testamentaria (Violenza/Dolo)

3. Chi, con violenza o dolo, ha indotto il *de cuius* a fare, revocare o mutare il testamento, o glielo ha impedito.
4. Chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata.
5. Chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto uso.

Responsabilità genitoriale

6. Il genitore che è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale (salvo il caso di reintegrazione alla data di apertura della successione).

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'indegnità successoria è la sanzione civile che priva taluno del diritto di succedere al de cuius per aver compiuto atti di particolare gravità nei suoi confronti. L'art. 463 c.c. elenca tassativamente le cause di indegnità, che operano di diritto ma richiedono una pronuncia giudiziale per essere accertate.

Contenuto

È escluso dalla successione come indegno chi:
  1. Ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere il de cuius, il coniuge, un discendente o ascendente di lui, salvo che vi fosse incapacità di intendere e volere.
  2. Ha denunziato il de cuius per un reato punibile con l'ergastolo, quando la denuncia sia stata dichiarata calunniosa in giudizio penale.
  3. Ha indotto con dolo o violenza il de cuius a fare, revocare o mutare il testamento, ovvero ne ha impedito la revoca o la redazione.
  4. Ha soppresso, celato o alterato il testamento del de cuius.
  5. Ha formato un testamento falso o ne ha fatto uso.

Profili applicativi

L'indegnità non opera automaticamente: deve essere dichiarata con sentenza su azione di chi avrebbe interesse all'esclusione dell'indegno (coeredi, legittimari). L'indegno può essere riabilitato dal de cuius con apposita dichiarazione nell'atto pubblico o nel testamento (art. 466 c.c.). I figli dell'indegno possono succedere al de cuius per rappresentazione (art. 467 c.c.), come se l'indegno fosse premorto: l'indegnità non si estende alla discendenza. La L. 219/2012 ha aggiunto tra le cause di indegnità la condanna per reati commessi in danno dei figli.

In sintesi

L'art. 463 c.c. elenca tassativamente le cause di indegnità successoria — omicidio o tentato omicidio, calunnia, dolo/violenza nel testamento, falso testamentale — che privano il colpevole del diritto di succedere, salva riabilitazione da parte del de cuius.