Testo della norma
Comma 1: Necessità di Accettazione
L’eredità si acquista con l’accettazione.
Comma 2: Effetto Retroattivo
L’effetto dell’accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 459 c.c. individua il momento e il luogo di apertura della successione, che costituiscono i riferimenti temporali e spaziali fondamentali dell'intera disciplina successoria: da essi dipendono la legge applicabile, i termini per l'accettazione e la competenza giurisdizionale.
Contenuto
La successione si apre al momento della morte del soggetto e nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto. Il momento della morte coincide con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo, come accertato nelle forme di legge. Il luogo dell'ultimo domicilio è il luogo in cui il defunto aveva stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (art. 43 c.c.); in caso di incertezza, si ha riguardo al luogo di residenza. La morte presunta dichiarata giudizialmente (art. 58 c.c.) produce gli stessi effetti della morte naturale: la successione si apre alla data fissata dal giudice come presunta morte.
Profili applicativi
Il momento di apertura della successione rileva: per determinare la capacità di succedere dei chiamati (art. 462 c.c.); per calcolare il valore delle quote ai fini della legittima; per individuare la legge successoria applicabile nel tempo; per far decorrere i termini per accettare o rinunciare. Il luogo di apertura della successione determina la competenza territoriale del tribunale per le controversie ereditarie e per le procedure di accettazione con beneficio d'inventario.
In sintesi
L'art. 459 c.c. fissa i capisaldi della successione: essa si apre al momento della morte del de cuius e nel luogo del suo ultimo domicilio, determinando la legge applicabile, la competenza del giudice e i termini per accettare o rinunciare all'eredità.