Art. 898 C.C. – Fossi e siepi intermezzali

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Presunzione di Comunione

Ogni fosso interposto tra due fondi si presume comune e divisorio, salvo prova contraria.

Comma 2: Presunzione per la Siepe

Le siepi e gli alberi che servono di limite e si trovano lungo il confine si presumono comuni, salvo che vi sia un titolo contrario o qualche segno inequivocabile di proprietà esclusiva (Art. 899 C.C.).

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Disciplina la proprietà dei fossi e delle siepi che si trovano tra due fondi confinanti, in assenza di elementi che ne attribuiscano la titolarità esclusiva.

Contenuto

I fossi e le siepi intermezzali, cioè posti tra due fondi, si presumono comuni, salvo che risulti diversamente dal titolo o da segni contrari alla comunione previsti dalla legge, applicando un criterio analogo a quello già visto per i muri divisori.

Profili applicativi

La presunzione di comunione per fossi e siepi intermezzali estende ai confini vegetali o idraulici la stessa logica già adottata per i muri divisori, semplificando la determinazione della titolarità in assenza di prove contrarie.

In sintesi

Fossi e siepi tra due fondi si presumono comuni, salvo prova contraria o segni contrari alla comunione.