Testo della norma
Comma 1: Presunzione di Comunione
Ogni fosso interposto tra due fondi si presume comune e divisorio, salvo prova contraria.
Comma 2: Presunzione per la Siepe
Le siepi e gli alberi che servono di limite e si trovano lungo il confine si presumono comuni, salvo che vi sia un titolo contrario o qualche segno inequivocabile di proprietà esclusiva (Art. 899 C.C.).
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Disciplina la proprietà dei fossi e delle siepi che si trovano tra due fondi confinanti, in assenza di elementi che ne attribuiscano la titolarità esclusiva.
Contenuto
I fossi e le siepi intermezzali, cioè posti tra due fondi, si presumono comuni, salvo che risulti diversamente dal titolo o da segni contrari alla comunione previsti dalla legge, applicando un criterio analogo a quello già visto per i muri divisori.
Profili applicativi
La presunzione di comunione per fossi e siepi intermezzali estende ai confini vegetali o idraulici la stessa logica già adottata per i muri divisori, semplificando la determinazione della titolarità in assenza di prove contrarie.
In sintesi
Fossi e siepi tra due fondi si presumono comuni, salvo prova contraria o segni contrari alla comunione.