Art. 147 C.C. – Doveri verso i figli

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Enuncia i doveri dei genitori verso i figli: mantenimento, istruzione, educazione e assistenza morale.

Contenuto

Il matrimonio (e, per estensione, la filiazione in generale) impone ad entrambi i genitori l'obbligo di: 1) mantenere i figli (provvedere ai bisogni materiali: vitto, alloggio, spese mediche, scolastiche, ricreative); 2) istruirli (garantire un percorso educativo adeguato alle capacità del figlio); 3) educarli (formazione morale, civile, valoriale); 4) assisterli moralmente (supporto affettivo e psicologico), nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni e aspirazioni.

Profili applicativi

Il dovere di mantenimento si estende ai figli maggiorenni non autosufficienti per cause non imputabili a loro colpa (Cass. S.U. 32914/2022). In caso di separazione o divorzio, il giudice regolamenta modalità e misura del contributo di ciascun genitore (art. 337-ter). I doveri si applicano senza distinzione ai figli nati dentro e fuori il matrimonio (riforma della filiazione, D.Lgs. 154/2013). La violazione grave degli obblighi può comportare la decadenza dalla responsabilità genitoriale (art. 330).

In sintesi

Entrambi i genitori hanno l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, rispettandone capacità, inclinazioni e aspirazioni, incluso il periodo di non autosufficienza dopo la maggiore età.