Testo della norma
Comma 1: Nullità Assoluta
È nullo ogni patto con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 458 c.c. sancisce il divieto dei patti successori, uno dei principi fondamentali dell'ordinamento successorio italiano. La norma mira a garantire la libertà di testare fino all'ultimo momento della vita e a preservare la funzione del testamento come atto di ultima volontà revocabile, impedendo che accordi anticipati blocchino la libera disposizione del proprio patrimonio.
Contenuto
È nullo ogni patto col quale taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni patto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi. I patti successori possono essere: istitutivi (con cui taluno dispone della propria successione in favore di terzi, anticipando il testamento); dispositivi (con cui taluno aliena i diritti che potrebbero spettargli su una successione altrui non ancora aperta); rinunciativi (con cui taluno rinuncia ai diritti su una successione altrui non ancora aperta). Tutti e tre i tipi sono nulli di pieno diritto.
Profili applicativi
Il divieto dei patti successori riflette il principio della revocabilità del testamento: finché il de cuius è in vita, deve poter cambiare idea sulla destinazione del suo patrimonio. La Corte di cassazione ha elaborato criteri per distinguere i patti successori vietati dai contratti di destinazione e dagli atti traslativi inter vivos con effetti post mortem (donazioni con riserva di usufrutto, contratti con clausola di premorienza). La L. 55/2006 ha introdotto il patto di famiglia (artt. 768-bis ss. c.c.) come eccezione al divieto: consente al titolare dell'impresa di trasferirla ai discendenti con accordo della famiglia e liquidazione dei legittimari.
In sintesi
L'art. 458 c.c. vieta sotto pena di nullità i patti successori istitutivi, dispositivi e rinunciativi, preservando la libertà di testare del de cuius fino all'ultimo momento e la revocabilità delle disposizioni di ultima volontà.