Testo della norma
Comma 1: Natura e Scelta
Se al legittimario è lasciato un **legato in sostituzione della legittima**, egli può:
1. **Rinunziare al legato** e chiedere la legittima (esercitando l’azione di riduzione).
2. **Conseguire il legato**.
Comma 2: Conseguimento del Legato
Se il legittimario decide di **conseguire il legato**, egli **perde il diritto di chiedere un supplemento**, anche se il valore del legato sia inferiore a quello della legittima.
Comma 3: Diritto al Supplemento (Eccezione)
Se però il testatore ha espressamente attribuito al legittimario la **facoltà di chiedere il supplemento**, il legittimario che accetta il legato può chiedere la differenza tra il valore del legato e la quota di riserva.
Comma 4: Diritti del Legittimario che Conseguisce il Legato
Il legato graverà sulla quota disponibile. Se il suo valore eccede la disponibile, per l’eccedenza si riduce; in tal caso, il legittimario non può chiedere la legittima se non rinunzia al legato.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Precisa gli effetti concreti della scelta compiuta dal legittimario di fronte a un legato disposto in sostituzione della legittima.
Contenuto
Se il legittimario accetta il legato disposto in sostituzione della legittima, non può più pretendere un supplemento qualora il valore del legato risultasse inferiore a quello della legittima; se invece rinuncia al legato, può chiedere la legittima secondo le regole ordinarie, senza però poter cumulare le due attribuzioni.
Profili applicativi
La regola dell'alternativa secca tra legato e legittima evita che il legittimario possa ottenere contemporaneamente entrambe le attribuzioni, rispettando la logica sostitutiva voluta dal testatore con la disposizione del legato.
In sintesi
Accettato il legato in sostituzione della legittima, il legittimario non può chiedere un supplemento; se vi rinuncia, può chiedere la sola legittima.