Art. 751 C.C. – Collazione di crediti

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma Unico: Riferimento al Denaro

La collazione dei **crediti** si fa secondo le regole stabilite per la collazione del **denaro** (Art. 750 C.C.).

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Estende la disciplina della collazione anche a forme di liberalità diverse dal trasferimento diretto di beni, come la remissione di debiti o la cessione di crediti.

Contenuto

Se la donazione ha avuto per oggetto la remissione di un debito del donatario o la cessione di un credito a suo favore, la collazione si effettua secondo regole specifiche che tengono conto della particolare natura di queste forme di liberalità.

Profili applicativi

L'estensione della collazione a queste ipotesi evita che liberalità sostanziali, seppur realizzate attraverso strumenti giuridici diversi dal semplice trasferimento di beni, sfuggano al riequilibrio tra coeredi che l'istituto della collazione intende garantire.

In sintesi

Anche la remissione di debiti o la cessione di crediti a titolo di liberalità sono soggette a collazione, con regole specifiche.