Testo della norma
Comma 1: Garanzia Crediti Ereditari
Non è dovuta la garanzia per l’insolvenza del debitore di una rendita o di un credito assegnato a uno dei coeredi, se l’insolvenza è sopravvenuta dopo la divisione.
Comma 2: Insolvenza Anteriore
La garanzia è dovuta se l’insolvenza o il deterioramento del credito si verifica prima della divisione.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Estende la garanzia tra coeredi anche all'ipotesi in cui il bene assegnato consista in un credito o una rendita rivelatasi inesigibile.
Contenuto
Se un coerede ha ricevuto in assegnazione un credito o una rendita che risulta inesigibile per l'insolvenza del debitore, già esistente al momento della divisione, gli altri coeredi rispondono nei suoi confronti secondo le regole generali della garanzia tra coeredi.
Profili applicativi
L'estensione della garanzia ai crediti inesigibili tutela il coerede che ha ricevuto, in luogo di beni materiali, una posta attiva rivelatasi priva di valore per una situazione già esistente ma non conosciuta al momento della divisione.
In sintesi
Se un credito assegnato risulta inesigibile per insolvenza già esistente alla divisione, gli altri coeredi ne rispondono verso il coerede assegnatario.