Art. 785 C.C. – Donazione in riguardo di matrimonio

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Natura e Perfezionamento

La donazione fatta in riguardo di un futuro matrimonio (donazione obnuziale), sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi o dei figli nascituri, si perfeziona senza bisogno di accettazione.

Comma 2: Condizione Sospensiva

Essa non produce effetto finché non segue il matrimonio. L’annullamento del matrimonio comporta la nullità della donazione.

Comma 3: Revoca e Altri Vizi

Le donazioni obnuziali non sono soggette a revoca per ingratitudine (Art. 801 C.C.) né per sopravvenienza di figli (Art. 803 C.C.). Non sono soggette a collazione (Art. 737 C.C.).

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

La donazione remuneratoria è quella effettuata per ricompensare servizi resi dal donatario al donante, senza che il donante fosse obbligato a effettuare tale ricompensa. L'art. 785 c.c. distingue la donazione remuneratoria dalla donazione pura, escludendo alcune delle tutele del donante.

Contenuto

La donazione remuneratoria è quella effettuata per rimunerare servizi resi dal donatario, che non importano crediti esigibili verso il donante, ovvero in considerazione dei meriti del donatario o per speciale riconoscenza. La donazione remuneratoria ha natura liberale (e quindi richiede la forma dell'atto pubblico ai sensi dell'art. 782 c.c.) ma è disciplinata in modo meno favorevole al donante rispetto alla donazione pura. La donazione remuneratoria non è soggetta a revocazione per ingratitudine né per sopravvenienza di figli: la causa remuneratoria esclude la piena gratuità che giustifica questi rimedi.

Profili applicativi

La differenza rispetto alla donazione pura: 1) non è revocabile per ingratitudine (art. 800 c.c.); 2) non è revocabile per sopravvenienza di figli (art. 803 c.c.); 3) è soggetta alla riduzione per lesione di legittima come le donazioni ordinarie. Va distinta dal saldo di un debito (negotium mixtum cum donatione): se il donante era obbligato a pagare i servizi ma li paga in misura superiore, la parte eccedente ha natura liberale. Richiede sempre la forma dell'atto pubblico notarile (salvo modico valore), a pena di nullità.

In sintesi

L'art. 785 c.c. qualifica come donazione remuneratoria quella fatta per rimunerare servizi resi senza obbligo giuridico; ha natura liberale e richiede la forma pubblica, ma a differenza della donazione pura non è revocabile per ingratitudine né per sopravvenienza di figli.