Art. 879 C.C. – Edifici isolati e muri negli abitati

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Edifici nelle Zone Edificabili

Le norme sulle distanze tra costruzioni (Art. 873 e ss.) si applicano anche agli edifici situati nelle zone edificabili e a quelli che si trovano in comuni dove non esistono regolamenti edilizi.

Comma 2: Deroga per Muri Interni

Le disposizioni sulle distanze non si applicano ai muri di isolamento che si costruiscono lungo il confine o all’interno del fondo, che non abbiano altezza superiore ai due metri e mezzo.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Disciplina l'altezza dei muri divisori tra edifici, distinguendo tra edifici isolati e edifici siti in centri abitati.

Contenuto

L'altezza dei muri divisori tra edifici deve rispettare le misure stabilite dai regolamenti locali, che possono prevedere criteri diversi a seconda che gli edifici siano isolati o inseriti nel tessuto di un centro abitato, in funzione delle diverse esigenze urbanistiche.

Profili applicativi

La differenziazione tra edifici isolati e muri negli abitati riflette la diversa densità edilizia e le diverse esigenze di regolamentazione che caratterizzano i due contesti, rimettendo ai regolamenti locali il compito di adattare la disciplina alle specificità del territorio.

In sintesi

L'altezza dei muri divisori tra edifici segue i regolamenti locali, differenziati tra edifici isolati e centri abitati.