Testo della norma
Comma 1: Edifici nelle Zone Edificabili
Le norme sulle distanze tra costruzioni (Art. 873 e ss.) si applicano anche agli edifici situati nelle zone edificabili e a quelli che si trovano in comuni dove non esistono regolamenti edilizi.
Comma 2: Deroga per Muri Interni
Le disposizioni sulle distanze non si applicano ai muri di isolamento che si costruiscono lungo il confine o all’interno del fondo, che non abbiano altezza superiore ai due metri e mezzo.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Disciplina l'altezza dei muri divisori tra edifici, distinguendo tra edifici isolati e edifici siti in centri abitati.
Contenuto
L'altezza dei muri divisori tra edifici deve rispettare le misure stabilite dai regolamenti locali, che possono prevedere criteri diversi a seconda che gli edifici siano isolati o inseriti nel tessuto di un centro abitato, in funzione delle diverse esigenze urbanistiche.
Profili applicativi
La differenziazione tra edifici isolati e muri negli abitati riflette la diversa densità edilizia e le diverse esigenze di regolamentazione che caratterizzano i due contesti, rimettendo ai regolamenti locali il compito di adattare la disciplina alle specificità del territorio.
In sintesi
L'altezza dei muri divisori tra edifici segue i regolamenti locali, differenziati tra edifici isolati e centri abitati.