Art. 61 C.C. – Associazioni non riconosciute

Pubblicato il Ottobre 3, 2025 da lextime

Testo della norma

Le associazioni non riconosciute hanno un patrimonio destinato a uno scopo determinato. I beni sono intestati ai nomi di uno o più associati, che ne rispondono verso i terzi.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 61 c.c. disciplina la dichiarazione di morte presunta nei casi di scomparsa in circostanze di pericolo, stabilendo termini abbreviati rispetto al termine ordinario decennale quando la scomparsa è avvenuta in occasione di eventi bellici o di altri pericoli imminenti. La norma risponde all'esigenza di celerità nell'accertamento dello stato dei dispersi in guerra.

Morte presunta per scomparsa in guerra: termine abbreviato e procedura

La morte presunta per scomparsa in guerra è disciplinata come segue: 1) ambito di applicazione: la norma si applica ai militari e civili dispersi in operazioni di guerra, incluse le operazioni militari di pace, i conflitti armati e le attività paramilitari; si applica anche ai civili che si trovavano in zona di guerra al momento della scomparsa; 2) termine abbreviato: il termine per la dichiarazione di morte presunta è ridotto rispetto al termine ordinario decennale; due anni dalla cessazione delle ostilità o dall'ultima notizia del disperso sono sufficienti per chiedere la dichiarazione; 3) prova della dispersione: il richiedente deve provare che il soggetto era in una zona di guerra e non si hanno più sue notizie dalla data indicata; non è necessario provare la morte ma solo la dispersione nelle circostanze descritte; 4) ruolo della P.A. e della Difesa: il Ministero della Difesa tiene i registri dei dispersi in guerra; i certificati di dispersione rilasciati dal Ministero hanno valore probatorio nelle procedure di dichiarazione di morte presunta; 5) procedura: il tribunale verifica i presupposti, pubblica gli avvisi per consentire al disperso o a chi lo conosce di farsi vivo e, scaduti i termini, dichiara la morte presunta con sentenza; 6) rilevanza storica e attuale: la norma ha avuto grandissima importanza nelle guerre mondiali; continua ad applicarsi in relazione a conflitti recenti (guerre balcaniche, Medio Oriente) e potenzialmente a militari italiani dispersi in missioni internazionali. La morte presunta per dispersione in guerra è uno degli istituti del diritto delle persone più direttamente legato alle vicende storiche del paese.

Profili applicativi

La morte presunta per dispersione in guerra è ancora attuale nelle famiglie di militari italiani all'estero: un militare italiano disperso durante una missione ONU in un paese in conflitto può essere dichiarato presunto morto decorsi due anni dall'ultima notizia; la famiglia può così accedere alle prestazioni previdenziali e assicurative; il Ministero della Difesa collabora nelle procedure fornendo i certificati di dispersione; le polizze assicurative stipulate dalla Difesa per i militari in missione coprono i rischi connessi all'attività bellica.

In sintesi

La morte presunta per scomparsa in guerra è dichiarabile con termine abbreviato di due anni dalla cessazione delle ostilità o dall'ultima notizia; si applica a militari e civili dispersi in zone di conflitto armato; il richiedente prova la dispersione nelle circostanze belliche non la morte effettiva; il Ministero della Difesa fornisce certificati di dispersione con valore probatorio; la dichiarazione produce gli stessi effetti della morte presunta ordinaria; ha avuto grandissima importanza storica nelle guerre mondiali e continua ad applicarsi per le missioni militari internazionali.