Art. 71 C.C. – Domicilio e residenza

Pubblicato il Ottobre 3, 2025 da lextime

Testo della norma

Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 71 c.c. disciplina gli effetti del ritorno del dichiarato presunto morto sulle successioni già aperte a suo favore durante il periodo di morte presunta, stabilendo se il ritornato può pretendere le successioni che gli sarebbero spettate durante il periodo in cui era considerato morto. La norma stabilisce il limite degli effetti retroattivi del ritorno.

Successioni aperte durante la morte presunta: diritti del ritornato

I diritti del ritornato sulle successioni aperte durante la morte presunta sono disciplinati come segue: 1) successioni aperte dopo la data presunta della morte: il ritornato non ha diritto alle successioni aperte a suo favore dopo la data indicata nella sentenza come data presunta della morte; dalla data presunta della morte in poi si considera giuridicamente morto ai fini successori; la sua capacità di succedere è sospesa per il periodo successivo alla data presunta della morte; 2) successioni aperte prima della data presunta della morte: il ritornato conserva il diritto alle successioni aperte prima della data presunta della morte; per tali successioni la situazione è equiparata a quella del soggetto in vita; può agire per il recupero dei beni ereditari che gli spettavano; 3) successioni aperte durante l'assenza (prima della morte presunta): i diritti alle successioni aperte durante il periodo di assenza (ma prima della dichiarazione di morte presunta) sono anch'essi conservati; il curatore dell'assente aveva il dovere di tutelarli; 4) principio di irretroattività del ritorno: il ritorno non ha effetti retroattivi sulle successioni definitivamente chiuse durante la morte presunta; la certezza delle successioni già definite prevale sulla posizione del ritornato; il principio tutela la stabilità delle trasmissioni ereditarie; 5) legati e donazioni: i legati e le donazioni condizionate alla premorienza del ritornato sono valide se il ritorno avviene dopo la data presunta della morte; le disposizioni testamentarie possono avere clausole che fanno riferimento alla morte dell'assente dichiarato presunto morto; 6) rappresentazione successoria: i figli o i discendenti del ritornato che avevano già esercitato il diritto di rappresentazione nelle successioni aperte durante la morte presunta conservano le attribuzioni già ricevute; il ritorno del de cuius non le pregiudica. La norma garantisce la stabilità delle successioni già definite tutelando i terzi che hanno fatto affidamento sulla morte presunta.

Profili applicativi

I diritti successori del ritornato sono rilevanti nelle famiglie numerose: durante il periodo di morte presunta del padre, muore un nonno che lascia l'eredità ai nipoti; i figli del padre dichiarato presunto morto esercitano il diritto di rappresentazione del padre e incassano la quota successoria; quando il padre ritorna, non può pretendere la quota che i figli hanno già incassato per rappresentazione; i figli erano nel loro diritto e la successione già definita rimane ferma; il ritorno non rimette in discussione le successioni concluse.

In sintesi

Il ritornato non ha diritto alle successioni aperte dopo la data presunta della morte; conserva invece i diritti alle successioni aperte prima di tale data; il ritorno non ha effetti retroattivi sulle successioni definitivamente concluse durante la morte presunta; i legati condizionati alla premorienza del ritornato sono validi se il ritorno avviene dopo la data presunta; i discendenti che avevano esercitato la rappresentazione conservano le attribuzioni già ricevute; la certezza delle successioni già definite prevale sulla posizione del ritornato.