Art. 74 C.C. – Cambiamento di domicilio

Pubblicato il Ottobre 3, 2025 da lextime

Testo della norma

Il cambiamento di domicilio si effettua trasferendo altrove la sede principale dei propri affari e interessi.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 74 c.c. definisce il concetto di parentela nell'ordinamento italiano, stabilendo che la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite. La norma costituisce la base di tutto il sistema familiare italiano, in quanto la parentela determina i diritti successori, gli obblighi alimentari, gli impedimenti matrimoniali e la responsabilità genitoriale.

Parentela: nozione e fondamento nell'ordinamento civile

La nozione di parentela è disciplinata come segue: 1) definizione: la parentela è il vincolo che unisce le persone che discendono dallo stesso stipite; lo stipite è il capostipite comune da cui discendono tutti i parenti del gruppo; 2) parentela naturale e adottiva: il codice riconosce la parentela naturale (per sangue) e la parentela adottiva (per adozione); l'adozione piena crea un rapporto di parentela identico a quello naturale; l'adozione in casi particolari crea vincoli più limitati; 3) parentela nella linea retta: la parentela in linea retta unisce le persone di cui una discende dall'altra (ascendenti e discendenti); padre-figlio, nonno-nipote, bisnonno-pronipote; la linea retta può essere ascendente (verso i genitori) o discendente (verso i figli); 4) parentela nella linea collaterale: la parentela in linea collaterale unisce le persone che hanno uno stipite comune senza che l'una discenda dall'altra; fratelli, cugini, zii e nipoti sono parenti in linea collaterale; 5) libertà di matrimonio e impedimenti: la parentela crea impedimenti matrimoniali; è vietato il matrimonio tra parenti in linea retta senza limiti di grado e tra parenti in linea collaterale fino a un certo grado; 6) successione legittima: la parentela determina la chiamata alla successione legittima; i parenti più vicini nello stipite escludono i più lontani; il codice distingue tra classi di eredi in base alla parentela; 7) obblighi alimentari: la parentela fa sorgere obblighi alimentari tra i parenti entro certi gradi; i parenti tenuti agli alimenti sono determinati in base al grado di parentela. La parentela è il presupposto di numerosi istituti del diritto civile che non si esauriscono nel diritto di famiglia.

Profili applicativi

La nozione di parentela è fondamentale nella successione di una persona senza figli e senza coniuge: muore una persona single; i parenti che si presentano come eredi sono: fratello (secondo grado collaterale), cugini (quarto grado collaterale), zio (terzo grado collaterale); la parentela determina l'ordine di chiamata; il fratello esclude i cugini e gli zii nella successione legittima; i cugini sono chiamati solo in mancanza di parenti entro il terzo grado; la verifica del grado di parentela è il primo passo per determinare la successione legittima.

In sintesi

La parentela è il vincolo tra persone che discendono dallo stesso stipite; si distingue in parentela in linea retta (tra ascendenti e discendenti) e in linea collaterale (con stipite comune senza discendenza diretta); il codice riconosce la parentela naturale e quella adottiva (adozione piena equivalente a quella naturale); la parentela crea impedimenti matrimoniali, determina la chiamata alla successione legittima e fa sorgere obblighi alimentari; la parentela è il presupposto di numerosi istituti del diritto civile che si estendono oltre il diritto di famiglia.