Art. 2726 C.C. – Prova del pagamento e della remissione

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2726 c.c. estende le limitazioni della prova testimoniale anche alla prova per presunzioni semplici, impedendo di aggirare il divieto di ricorrere ai testimoni attraverso l'utilizzo indiretto delle presunzioni come strumento probatorio alternativo. La norma garantisce la coerenza del sistema delle prove nei contratti.

Presunzioni e limiti della prova testimoniale: estensione del divieto alle presunzioni semplici

Le norme che limitano la prova testimoniale (artt. 2721-2725 c.c.) si applicano anche alla prova per presunzioni. In particolare: 1) dove non e ammessa la prova testimoniale dei contratti per ragioni di valore o di forma, non e nemmeno ammessa la prova per presunzioni semplici dello stesso fatto; 2) il divieto vale sia per le presunzioni non qualificate (non gravi, precise e concordanti) sia per quelle che lo sarebbero ma che riguardano un fatto che non potrebbe essere provato per testimoni. Il giudice non puo ricorrere alle presunzioni per supplire alla mancanza della prova testimoniale nei casi in cui essa e vietata dalla legge o dall'accordo tra le parti. Restano ferme le presunzioni legali (artt. 2727-2729 c.c.), che operano indipendentemente da qualsiasi limite alla prova testimoniale.

Profili applicativi

La ratio dell'art. 2726 c.c. e evitare un aggiro sistematico dei divieti di prova testimoniale: se il giudice potesse liberamente ricorrere alle presunzioni semplici per provare un contratto che non puo essere provato per testimoni, il divieto diventerebbe praticamente inutile. La parte che non puo usare i testimoni dovrebbe comunque fornire prove documentali o un principio di prova scritta, non puo semplicemente chiedere al giudice di presumere l'accordo da circostanze indirette. Le presunzioni legali (es. la presunzione di onesta del possesso o di paternita legittima) non sono toccate dal divieto: operano automaticamente per legge.

In sintesi

Le limitazioni alla prova testimoniale (artt. 2721-2725 c.c.) si estendono anche alla prova per presunzioni semplici: dove non sono ammessi i testimoni, il giudice non puo nemmeno ricorrere a presunzioni semplici per provare lo stesso fatto. Le presunzioni legali restano invece applicabili indipendentemente dai limiti alla prova testimoniale.