Art. 2671 C.C. – Obbligo dei pubblici ufficiali

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione ha l'obbligo di curare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile, ed è tenuto al risarcimento dei danni in caso di ritardo, salva l'applicazione delle pene pecuniarie previste dalle leggi speciali, se lascia trascorrere trenta giorni dalla data dell'atto ricevuto o autenticato.

Rimangono ferme le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono a carico di altre persone l'obbligo di richiedere la trascrizione di determinati atti e le relative sanzioni.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2671 c.c. sancisce l'obbligo del conservatore di ricevere le note di trascrizione conformi ai requisiti di legge e di eseguire la formalità, senza poter sindacare la validità sostanziale dell'atto sottostante.

Obbligo del conservatore di ricevere le note e di procedere

Il conservatore è un pubblico ufficiale investito di funzioni di certezza pubblica: è obbligato a ricevere le note presentate in forma regolare e a procedere alla trascrizione. Il suo controllo è circoscritto ai profili formali della nota e non gli è consentito valutare la validità sostanziale dell'atto né la legittimità del diritto da trascrivere. Il rifiuto arbitrario lo espone a responsabilità disciplinare e risarcitoria nei confronti del richiedente danneggiato.

Profili applicativi

L'obbligo del conservatore è funzionale alla certezza del sistema di pubblicità: il richiedente che rispetta le formalità prescritte ha diritto alla trascrizione. Eventuali vizi del titolo potranno essere fatti valere in separato giudizio, ma non ostano alla trascrizione medesima, che produce i propri effetti di opponibilità indipendentemente dalla validità dell'atto trascritto.

In sintesi

Il conservatore è obbligato a ricevere le note conformi ai requisiti formali e a eseguire la trascrizione; non può sindacare la validità dell'atto sottostante né rifiutare arbitrariamente la formalità richiesta.