Testo della norma
Il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione ha l'obbligo di curare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile, ed è tenuto al risarcimento dei danni in caso di ritardo, salva l'applicazione delle pene pecuniarie previste dalle leggi speciali, se lascia trascorrere trenta giorni dalla data dell'atto ricevuto o autenticato.
Rimangono ferme le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono a carico di altre persone l'obbligo di richiedere la trascrizione di determinati atti e le relative sanzioni.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
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- Art. 2673Obblighi del conservatore
- Art. 2674Divieto di rifiutare gli atti del proprio ufficio
Commento
Inquadramento
L'art. 2671 c.c. sancisce l'obbligo del conservatore di ricevere le note di trascrizione conformi ai requisiti di legge e di eseguire la formalità, senza poter sindacare la validità sostanziale dell'atto sottostante.
Obbligo del conservatore di ricevere le note e di procedere
Il conservatore è un pubblico ufficiale investito di funzioni di certezza pubblica: è obbligato a ricevere le note presentate in forma regolare e a procedere alla trascrizione. Il suo controllo è circoscritto ai profili formali della nota e non gli è consentito valutare la validità sostanziale dell'atto né la legittimità del diritto da trascrivere. Il rifiuto arbitrario lo espone a responsabilità disciplinare e risarcitoria nei confronti del richiedente danneggiato.
Profili applicativi
L'obbligo del conservatore è funzionale alla certezza del sistema di pubblicità: il richiedente che rispetta le formalità prescritte ha diritto alla trascrizione. Eventuali vizi del titolo potranno essere fatti valere in separato giudizio, ma non ostano alla trascrizione medesima, che produce i propri effetti di opponibilità indipendentemente dalla validità dell'atto trascritto.
In sintesi
Il conservatore è obbligato a ricevere le note conformi ai requisiti formali e a eseguire la trascrizione; non può sindacare la validità dell'atto sottostante né rifiutare arbitrariamente la formalità richiesta.