Art. 47 C.C. – Beneficio d’inventariopublishArticoli legali

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime
TESTO DELLA NORMA

L’erede, che accetta l’eredità con beneficio d’inventario, non è tenuto per i debiti ereditari e i legati oltre il valore dei beni compresi nell’eredità.

COMMENTO SINTETICO Il **beneficio d’inventario** è uno strumento di protezione per l’erede. Accettando con questo beneficio, l’erede **non risponde dei debiti ereditari con il proprio patrimonio personale**. La responsabilità è limitata al valore dei beni ereditati. È la soluzione intermedia tra l’accettazione pura e semplice (con responsabilità illimitata) e la rinuncia.
ESEMPI PRATICI Tizio eredita beni per 100.000 euro e debiti per 150.000 euro. Se accetta con beneficio d’inventario, i creditori potranno prendere solo i 100.000 euro dell’eredità, non i suoi risparmi personali. I restanti 50.000 euro di debiti non saranno pagati.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema Art. 47 C.C.

**Contenuto Visivo:** Icona “Erede” con due cerchi: 1) “Patrimonio Ereditario” (limite di responsabilità), 2) “Patrimonio Personale” (scudo protettivo). Freccia “Debiti” che si ferma al bordo del cerchio “Patrimonio Ereditario”.