Art. 621 C.C. – Copie del testamento pubblico e degli atti di pubblicazione

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Rilascio di Copie

Dopo la morte del testatore, il notaio che ha ricevuto o pubblicato il testamento (pubblico, segreto, olografo) rilascia **copie autentiche** del testamento e del relativo verbale di pubblicazione a chiunque ne faccia richiesta.

Comma 2: Esecuzione degli atti

Il notaio deve provvedere a che un’altra copia autentica sia **iscritta nel registro delle successioni** e, nel caso di disposizione di beni immobili o diritti reali immobiliari, sia **trascritta** nei registri immobiliari.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Garantisce a chi vi ha interesse la possibilità concreta di ottenere copia degli atti relativi alla formazione e alla pubblicazione del testamento pubblico.

Contenuto

Chiunque vi abbia interesse può ottenere dal notaio depositario copia del testamento pubblico e degli atti relativi alla sua pubblicazione, secondo le modalità previste dalla legge per il rilascio di copie di atti notarili.

Profili applicativi

Il diritto a ottenere copia degli atti completa il sistema di pubblicità testamentaria, assicurando che l'iscrizione nel registro generale non resti un mero dato formale, ma consenta un accesso concreto al contenuto degli atti per chi vi ha interesse.

In sintesi

Chi ha interesse può richiedere al notaio copia del testamento pubblico e degli atti relativi alla sua pubblicazione.