Art. 622 C.C. – Disposizioni a favore dell’anima

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Onere

Le disposizioni a favore dell’anima (es. per celebrazioni funebri, messe in suffragio), qualora non siano determinate in modo da farle considerare come un legato a ente o persona specifica, sono valide come un **onere** a carico dell’erede o del legatario.

Comma 2: Esecuzione

Il testatore può designare una persona che curi l’esecuzione dell’onere; in mancanza, vi provvede il **sindaco** del luogo dell’ultima residenza del testatore, sentita l’autorità ecclesiastica.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Completa la disciplina delle disposizioni a favore dell'anima, chiarendo i criteri con cui devono essere concretamente impiegati i beni destinati a tale finalità.

Contenuto

I beni destinati a disposizioni a favore dell'anima devono essere impiegati secondo le indicazioni eventualmente fornite dal testatore o, in mancanza, secondo gli usi locali in materia di suffragi religiosi, senza che la genericità della finalità indicata comprometta la validità della disposizione.

Profili applicativi

La regola conferma che una disposizione di contenuto religioso genericamente formulata resta pienamente valida ed efficace, purché si possa individuare, anche tramite gli usi locali, un criterio concreto per il suo impiego.

In sintesi

Le disposizioni a favore dell'anima restano valide anche se genericamente formulate, purché se ne possa individuare un impiego concreto secondo la volontà del testatore o gli usi locali.